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Con una recente ordinanza, la n. 26249 del 16 ottobre 2019, la Cassazione ha stabilito se e come viene risarcito, a seguito di incidente stradale, il danno di lieve entità, come il classico colpo di frusta, visto che su questo aspetto la giurisprudenza si era pronunciata più volte, per evitare truffe alle assicurazioni.
In particolare, i Giudici della Cassazione, richiamando l’art. 32, comma 3 del d.l. 1/2012, hanno ribadito l’irrisarcibilità del danno quando è impossibile stabilirne l’esatto ammontare o la stessa esistenza, confermando il principio secondo cui il risarcimento di qualsiasi danno presuppone una dimostrazione ragionevole da chi lo invochi e ricordando, però, che la stessa norma non pone limiti ai mezzi di prova. Infatti non impedisce di dimostrare l’esistenza di un danno alla salute con fonti di prova diversi dai referti di esami strumentali.
Ovvero, piuttosto che limitarsi alla storia clinica rappresentata dalla vittima, si dovrà ricorrere «all’analisi della vis lesiva, all’analisi della sintomatologia, all’esame obiettivo, alla statistica clinica». Poichè un corretto accertamento, conclude la Corte, «potrebbe pervenire a negare l’esistenza (o la sua derivazione causale) di un danno permanente anche in presenza di esami strumentali positivi; così come, all’opposto, ammettere l’esistenza di un danno permanente anche in assenza di esami strumentali, quando ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti dell’esistenza del danno e della sua genesi causale».