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Divorzio: mantenimento non dovuto alla ex che si rifiuta di lavorare

Divorzio: mantenimento non dovuto alla ex che si rifiuta di lavorare

Divorzio: non è dovuto alcun mantenimento se la ex si rifiuta di lavorare.

La Sesta Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza 25697/2017, ha stabilito che in caso di divorzio nessun assegno di mantenimento ( ex articolo 5 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898) è dovuto alla ex moglie che si rifiuta di lavorare.
E’ stato, infatti, accolto il ricorso dell’ex coniuge contro il decreto, emesso dalla Corte di appello, circa l’attribuzione dell’assegno di mantenimento per la ex moglie e per i due figli. Nello specifico, il ricorrente, lamentava che veniva interamente omesso di esaminare dalla Corte di merito, che confermava la statuizione del primo Giudice, le circostanze inerenti l’inerzia della ex-coniuge nella ricerca di un impiego e del rifiuto, dalla stessa, opposto ad una concreta opportunità lavorativa presentatale.
In sede di legittimità, gli ermellini, concludono per la fondatezza di tale doglienza, alla stregua del consolidato principio secondo cui deve trovare adeguata considerazione, nella decisione del giudice del merito, l’attitudine a procurarsi un reddito da lavoro, insieme ad ogni altra situazione suscettibile di valutazione economica, da parte del coniuge che pretenda l’assegno di mantenimento a carico dell’altro.
La sentenza impugnata, pertanto viene cassata, con rinvio, affinché il giudice di merito proceda, alla luce del richiamato principio, ad un nuovo apprezzamento della vicenda esaminata e provveda di conseguenza, a determinare la riduzione o la soppressione dell’assegno di mantenimento, tenuto conto della capacità lavorativa della ex moglie e del rifiuto, ove ritenuto provato, della medesima rispetto ad occasioni di lavoro concretamente presentatesi.