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L’ente o gli enti cui è attribuito dalla legge il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, è tenuto a pagare i danni causati dai cani randagi che hanno provocato incidenti stradali.
E’ quanto stabilito dalla recente sentenza della Cassazione, n. 22522 del 10 settembre 2019, che ha respinto il ricorso dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, condannata a pagare 4 mila euro ad un automobilista per i danni subìti dalla sua vettura. Quest’ultimo mentre era in marcia sulla strada statale di benevento, veniva investita da un cane randagio che attraversava bruscamente la strada.
La III Sezione Civile della Corte di Cassazione rifiutava la richiesta dell’Asl di Benevento, che chiedeva di addossare l’intera responsabilità al comune, ricordando che la disciplina nazionale (legge n. 281/1991) ha demandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni, “e la Regione Campania (legge 16/2001) ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari della Asl, mentre ha riservato ai Comuni il compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti”.