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Patteggiamento per reato concorrente emerso in dibattimento

Patteggiamento per reato concorrente emerso in dibattimento

Patteggiamento per reato concorrente emerso nel corso del dibattimento: l’imputato deve poter fruire di un rito alternativo.

Con la sentenza n. 82 del 2019, la Corte Costituzionale ha stabilito che l’imputato deve avere facoltà di accedere al patteggiamento relativamente al reato concorrente emerso durante il dibattimento e che formi oggetto di nuova contestazione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena, a norma dell’art. 444 c.p.p..

Era stato il Tribunale di Alessandria, censurandone la disposizione in esame per asserito contrasto con gli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, a sollevare la questione di legittimità.
Per il giudice rimettente, in particolare, la preclusione a fruire dei vantaggi connessi al patteggiamento, in ipotesi di reato concorrente emerso nel corso del dibattimento, si traduceva “in una compressione dei diritti di difesa non addebitabile ad alcuna colpevole inerzia, né giustificabile alla stregua di un prevedibile sviluppo dibattimentale il cui rischio sia stato consapevolmente assunto dall’imputato”.
Inoltre, veniva posta in essere una disparità di trattamento fra l’imputato, a cui, avendo contestato tutti gli addebiti fin dall’inizio gli si era data possibilità di optare per un rito alternativo, e l’imputato a cui, invece, era stata elevata un’imputazione incompleta e durante l’istruzione dibattimentale, aveva subito la imputazione di un reato, senza poter più fruire di un rito alternativo.