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VI SONO CASI IN CUI LA LEGGE PREVEDE CHE  POSSA DEROGARSI ALL’OBBLIGO DI NOTIFICARE IL TITOLO IN FORMA ESECUTIVA?

VI SONO CASI IN CUI LA LEGGE PREVEDE CHE POSSA DEROGARSI ALL’OBBLIGO DI NOTIFICARE IL TITOLO IN FORMA ESECUTIVA?

Certamente sì e si tratta ad esempio dei titoli esecutivi costituiti da mutuo fondiario (ex art. 41 T.u.B.), e dal decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per effetto del rigetto della opposizione o della estinzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo (art. 654 c.p.c.), e che sia già stato notificato in fase monitoria all’ingiunto (in tale ipotesi è sufficiente dare conto in precetto del provvedimento ex art. 653 c.p.c. e della apposizione della formula esecutiva). Il titolo esecutivo emesso nei confronti del debitore è efficace anche nei confronti dei suoi eredi, secondo quanto previsto dall’art. 477 c.c., con il peculiare accorgimento che non è possibile effettuare la notifica del titolo in uno al precetto, ma occorre che fra la notifica del titolo e la notifica del precetto intercorrano almeno dieci giorni. Inoltre, se dalla morte non sia decorso più di un anno la notifica del titolo sia il titolo che il precetto possono essere notificati impersonalmente alla collettività degli eredi presso l’ultimo domicilio del defunto. Se il decesso è intervenuto una volta notificato il solo titolo, dovrà essere effettuata agli eredi la notifica sia del titolo che del precetto (Cass. n. 2807 del 2000). Tale modalità di notifica, pure nella ricorrenza del requisito temporale, non trova applicazione per la notifica del pignoramento e degli atti successivi, che debbono essere notificati personalmente agli eredi singolarmente (Cass. n. 28680 del 2009).