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FONDO PATRIMONIALE. QUANDO E’ OPPONIBILE AI CREDITORI?

FONDO PATRIMONIALE. QUANDO E’ OPPONIBILE AI CREDITORI?

Con una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sez. 1, n. 1744/2016, è stata dichiarata l’inefficacia dell’iscrizione ipotecaria iscritta da Equitalia su beni del ricorrente in data successiva all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio del fondo patrimoniale. In sostanza, detta Commissione, aderendo all’orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che il fondo patrimoniale diventa opponibile ai creditori, non dalla trascrizione presso i pubblici registri della Conservatoria, ma dall’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. La trascrizione del vincolo ai sensi dell’art. 2647 c.c. resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquistato altrimenti della costituzione del fondo (Cass. civ. Sez. III, 8/10/2008, n. 24798 e Trib. di Monza, Sez. III, 10/10/2008).