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Invalidità permanente: risarcibili anche senza radiografie i danni da micropermanenti

Invalidità permanente: risarcibili anche senza radiografie i danni da micropermanenti

In caso di incidente stradale, in merito al risarcimento del danno da cosiddette micropermanenti, non è indispensabile che queste siano documentate da un referto strumentale per immagini. E’ quanto stabilito dalla cassazione con sentenza n. 22066 del 13 settembre 2018 che si è pronunciata sul ricorso presentato da tre persone che avevano riportato danni da micropermanenti dopo un sinistro stradale.

Il Giudice di Pace, in primo grado, aveva accolto la loro domanda di risarcimento solo in relazione all’invalidità temporanea, negando, invece, quella per l’invalidità permanente poichè non era risultata accertata secondo quanto previsto dalla legge.
Anche in seconda istanza, il Tribunale di Avellino aveva confermato la sentenza sottolineando che ai fini del risarcimento del danno biologico permanente, nell’ambito delle microlesioni fosse necessario un “accertamento clinico strumentale” da intendersi quale referto di diagnostica, cioè per immagine,  mentre il semplice riscontro visivo da parte del medico legale sarebbe stato sufficiente solo per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea.

Gli Ermellini, però, ritenendo fondata la contestazione dei tre ricorrenti, ribaltavano le due sentenze sottolineando che in merito al risarcimento del danno da micropermanenti, l’accertamento della lesione temporanea o permanente deve avvenire con rigorosi e oggettivi criteri medico-legali escludendo che l’accertamento clinico strumentale obiettivo possa ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori. A meno che non si tratti di una patologia difficilmente verificabile dalla sola visita del medico legale, suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.