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Pignoramento presso terzi.
La sentenza n. 1573/18 del 23.01.2018 della Corte di Cassazione ha stabilito che l’ordinanza con cui il Giudice dell’esecuzione assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia solo dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione. La conseguenza è che nell’ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, l’ordinanza di assegnazione delle somme può essere notificata con il precetto ma, in tal caso, non può essere richiesto il pagamento delle spese legali.
Secondo la Cassazione se il creditore procedente notifica in forma esecutiva l’ordinanza di assegnazione al terzo pignorato, non vi può notificare contestualmente il precetto poichè, nel caso in cui notificasse simultaneamente l’ordinanza di assegnazione in forma esecutiva e atto di precetto, senza aver prima comunicato la medesima ordinanza al terzo pignorato, le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente e non del terzo.
In termini più concreti, il terzo pignorato che venga a sapere dell’assegnazione delle somme solo con l’ordinanza in formula esecutiva notificatagli dal creditore insieme al precetto non è tenuto a pagare le spese legali dell’atto di precetto stesso e può opporsi mediante opposizione all’esecuzione.