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STOP SINISTRI A TAVOLINO!!! LEGGE 124/17. NEGLI INCIDENTI CON SOLI DANNI A COSE TESTIMONI IDENTIFICATI PREVENTIVAMENTE.

STOP SINISTRI A TAVOLINO!!! LEGGE 124/17. NEGLI INCIDENTI CON SOLI DANNI A COSE TESTIMONI IDENTIFICATI PREVENTIVAMENTE.

Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose (Legge 124/2016, articolo 1, comma 15) Il comma 15 dell’articolo 1 della legge 124/2017 ha aggiunto all’articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in fine, i seguenti commi: «3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il  termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere
a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.  Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. La norma prevede un onere di  comunicazione dei dati identificativi dei testimoni in tempi talmente ristretti da non consentire, questo almeno è l’intendimento e il presupposto della legge, la generazione di sinistri “a
tavolino”. L’obbligo riguarda l’ipotesi di incidenti stradali con soli danni alle cose. Legislazione / Concorrenza Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 41 / 7 ottobre 2017 873-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3- bis. Il giudice dispone l’audizione
dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione. 3-quater. Nelle controversie civili promosse per l’accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all’IVASS, trasmette un’informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di  cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare». La norma presenta numerosi aspetti da valutare per la loro rilevante  incidenza sulla dinamica processuale del contenzioso legato  ai sinistri stradali. La prima considerazione da
fare attiene alla collocazione sistemica del nuovo testo, all’interno  dell’articolo 135 del codice  delle assicurazioni che regolamenta le «banche dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e
danneggiati», nell’ottica di una regolamentazione della disciplina  finalizzata alla lotta alle frodi assicurative. Appare chiaro quindi come il  legislatore intenda quella della identificazione dei testimoni una prassi da monitorare dettagliatamente con riguardo proprio alle  strategie di prevenzione e contrasto ai comportamenti fraudolenti  nel settore dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.