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Interferenze tra procedura esecutiva immobiliare e presso terzi. Conseguenze.

Interferenze tra procedura esecutiva immobiliare e presso terzi. Conseguenze.

Il recupero del credito e la tutela del ceto creditorio ha rilevanza costituzionale, per cui il creditore è libero di agire in executivis nei confronti del proprio debitore spiegando anche plurime ed indipendenti azioni esecutive, come sovente accade, allorquando vengono promosse contemporaneamente sia quelle espropriative presso terzi su canoni di locazione che quelle immobiliari, dando luogo a vere e proprie interferenze che richiedono l’intervento sia del giudice dell’esecuzione mobiliare che di quello dell’esecuzione immobiliare.

In casi del genere, quali accortezze bisogna seguire e soprattutto come sono state risolte dette interferenze dagli ultimi approdi nomofilattici?

Innanzitutto, va ricordato che il pignoramento immobiliare, ai sensi dell’art. 2912 c.c., si estende, oltre che agli accessori e pertinenze, anche ai frutti civili derivanti dal godimento dell’immobile subastato. Da tanto ne deriva che qualora i canoni di locazione dovessero essere incassati dal debitore-esecutato successivamente al compimento del pignoramento immobiliare, essi sono di pertinenza della procedura e devono essere versati al custode giudiziario.

Detto questo, bisogna distinguere i seguenti casi:

1)-azione esecutiva presso terzi conclusasi con provvedimento di assegnazione in favore del creditore prima dell’avvio di una procedura esecutiva immobiliare. In questo caso, occorre chiedersi a chi andranno versati i frutti civili presenti e futuri rappresentati dai canoni che sono stati oggetto di detta assegnazione? al creditore della procedura esecutiva presso terzi già definita, oppure dovranno essere versati in favore della procedura esecutiva immobiliare?

2)-azione esecutiva presso terzi promossa successivamente a quella immobiliare; in tale caso i frutti derivanti dal godimento dell’immobile ed oggetto di pignoramento presso terzi a chi spetteranno?

Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione si è trovata ad affrontare entrambe le questioni risolvendoli, tutto sommato, dando continuità ai rispettivi orientamenti.

Il primo è stato affrontato e risolto dalla sentenza n. 17195/2025, con la quale gli ermellini hanno sancito il principio in forza del quale, essendosi conclusa la procedura presso terzi con l’emissione dell’ordinanza di assegnazione, il relativo credito spetta al creditore della procedura presso terzi, in quanto si è verificata una vera e propria modificazione soggettiva tra debitore e terzo, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione immobiliare non può interferire nel campo di quello dell’esecuzione mobiliare già conclusasi con un provvedimento di assegnazione

Invece, il secondo caso è stato affrontato e risolto da Cass. 11698/2024, con cui è stato stabilito che i frutti spetteranno alla procedura immobiliare ed il giudice dell’esecuzione mobiliare deve disporre, ex art. 493 c.p.c., la riunione con la procedura esecutiva individuale, previamente intrapresa.