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Come già precedentemente accennato, dopo il divorzio, all’ex coniuge economicamente indipendente, o che sia in grado di esserlo, non spetta l’assegno di mantenimento poichè la conservazione del tenore di vita matrimoniale non costituisce più un parametro di riferimento utilizzabile per quantificare né il diritto all’assegno di divorzio, né il relativo importo. Oggi, infatti, il mantenimento è giustificato, in caso di mancanza dell’indipendenza e autosufficienza economica di uno dei due coniugi.
Il punto, ora, è stabilire cosa si intende per autosufficienza economica, perchè da ciò si evince chi può ancora sperare di avere l’assegno di divorzio e chi, invece, no.
Di certo, non ha diritto al mantenimento chi si dimette dal lavoro o, chi pur non essendo autonomo, ma giovane ed in salute per poter lavorare non si è curato di trovare occupazione per mantenersi da solo.
Ecco, quindi, che per meglio definire il concetto di autosufficienza economica è la sentenza della Cassazione n. 3015 del 7 febbraio 2018 secondo cui l’indipendenza e l’autosufficienza economica vanno intese come «possibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa», valutando con la «necessaria elasticità e la considerazione dei bisogni del richiedente l’assegno, considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale».