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Tribunale di Roma, domanda insinuazione passivo fallimentare. Assegno insoluto. Requisito data certa.

Tribunale di Roma, domanda insinuazione passivo fallimentare. Assegno insoluto. Requisito data certa.

Il Giudice Delegato presso il Tribunale di Roma alla pubblica udienza del 24/10/2017, di verifica dello stato passivo di una società fallita, dopo aver esaminato la domanda di insinuazione, ex art. 93 L.F., di un creditore per un importo di oltre euro cinquantamila portato da assegni bancari insoluti ed emessi dalla fallita illo tempore in bonis, la accoglieva, ammettendola come da domanda. Più precisamente, il Tribunale capitolino che, inizialmente stava per escludere detto creditore dallo stato passivo fallimentare, su proposta del curatore, atteso che, secondo quest’ultimo, esso credito mancava del requisito della data certa anteriore al fallimento, ha dovuto ricredersi, poiché, anche se detti assegni non erano stati protestati (poiché da tale data si riteneva integrato il predetto requisito) e non lo potevano essere essendo non trasferibili e quindi con unica girata, sul retro dello stesso era stampata la data di quando essi erano stati trattenuti nella c.d. stanza di compensazione. Conseguentemente, tale timbro integrava il requisito della data certa, per cui il credito veniva ammesso come da domanda.