Nella procedura esecutiva immobiliare, il creditore ha l’onere di depositare il titolo esecutivo in originale ed entro i termini fissati dal giudice. Diversamente, viene considerata legittima l’esclusione dal progetto di distribuzione. E’ quanto è stato stabilito, con sentenza 25 maggio 2017 n. 13163, dalla Corte di cassazione che, precisa, devono essere prodotti «gli originali» e, «trattandosi di titoli giudiziali va depositata la relativa copia del provvedimento regolarmente spedita in forma esecutiva e ciò anche nell’ipotesi in cui sia stata in precedenza autorizzata la sostituzione di esso con una copia conforme poichè costituisce preciso onere del creditore procedente o del creditore intervenuto titolato provvedere al deposito del titolo esecutivo fatto valere in executivis».
