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La materia, regolata sia dalla legge statuale (art. 33 L. 104/1992 – art. 601 D. lgs. 297/1994) che da quella comunitaria (Direttiva 200/78/CE – Carta di Nizza) nonché dalla contrattazione collettiva (art. 13 CCNI mobilità 2025/2028), deve reggersi in armonia con la giurisprudenza di legittimità, la quale intervenuta recentemente sul punto (cfr. Cass. n. 23386/2026), ha avuto modo di precisare che:
“Il criterio di graduazione delle precedenze si ispira all’evidente ratio di regolamentare le operazioni di mobilità del personale stabilendo un ordine di priorità, in base alle categorie dei soggetti menomati, all’entità delle menomazioni, al tipo di legame esistente tra costoro e i soggetti chiamati ad assisterli in tal modo “assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una giusta considerazione ai fini del trasferimento” (v. Cass. n. 585/2016).
“Nel comparto scuola, in un sistema di assunzione fondato su base regionale e provinciale, in cui il fabbisogno anche pluriennale del personale viene stabilito in relazione a tali ambiti territoriali, un indiscriminato riconoscimento del diritto ad ottenere il trasferimento interprovinciale, anche per il caregiver del genitore disabile, metterebbe davvero in crisi tutto il complesso di ripartizione delle risorse, a differenza del trasferimento infraprovinciale, per sua natura più gestibile dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali interessati.”
In estrema sintesi, la Suprema Corte ribadisce che anche se la normativa tutela i caregivers, tuttavia essa non può stravolere le operazioni di trasferimento.