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Cass. Civ. sez. III n. 16565 del 27/5/2026. Donazione e pregiudizio ai creditori. Limiti e confini dell’azione revocatoria.

Cass. Civ. sez. III n. 16565 del 27/5/2026. Donazione e pregiudizio ai creditori. Limiti e confini dell’azione revocatoria.

L’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 16565/2026 affronta la vexata quaestio dell’actio revocatoria sull’atto di liberalità quale appunto è la donazione, chiarendo che in essa azione la scientia damni non può derivare automaticamente dalla gratuità dell’atto, ma occorre un quadro di presunzioni gravi, precise e concordanti che dimostri la consapevolezza del pregiudizio ai creditori. In tal modo, la revocatoria rimane un rimedio eccezione, in quanto richiede una verifica rigorosa dell’effettiva incidenza dell’atto sulla garanzia patrimoniale del debitore.
E’ ampiamente risaputo che l’azione revocatoria ordinaria rappresenta uno strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. e la Corte di Cassazione con l’ordinanza de quo riafferma la natura di rimedio eccezionale e, al contempo, la necessità di un accertamento rigoroso dei suoi presupposti soggettivi.
La Corte di legittimità afferma che, in tema di revocatoria ordinaria, la prova del requisito soggettivo della scientia damni, in capo al debitore e, per gli atti a titolo oneroso, della participatio fraudis del terzo, può essere fornita dal creditore anche mediante presunzioni semplici, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. e che la medesima Corte ha più volte affermato che il corretto utilizzo della prova presuntiva impone al giudice di merito un procedimento valutativo non atomistico, ma complessivo e unitario, che si articola, dapprima, nell’esame dei singoli elementi indiziari, al fine di escludere quelli irrilevanti, e, successivamente, nella valutazione globale di quelli residui, al fine di verificare se la loro convergenza consenta di ritenere raggiunta una prova dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (cfr. Cass. Sez. III, ord. 2/10/2024, n. 25913; Cass., Sez. III, ord. 28/2/2020, n. 5628).
La svalutazione di un indizio a mero elemento generico, ove non sorretta da adeguata motivazione, è suscettibile di censura, in quanto si risolve nell’erronea applicazione delle regole che governano il procedimento presuntivo (cfr. Cass., Sez. III, ord. 18/1/2019, n. 1286).
Va, peraltro, ribadita la distinzione tra il profilo dell’onere della prova e quello della valutazione delle risultanze istruttorie.
Ne consegue che l’apprezzamento circa la sussistenza della scientia damni e la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni costituiscono valutazioni riservate al giudice di merito e risultano incensurabili in sede di legittimità, ove sorrette da motivazione logicamente coerente e non meramente apparente (cfr. Cass., Sez. III, ord. 2/10/2024, n. 25913).
Nella specie la corte di merito ha errato nel ritenere integrata la scientia damni del debitore sulla base di una sola presunzione sostanzialmente automatica, desunta dalla natura gratuita dell’atto e dal conseguente depauperamento patrimoniale.
La corte territoriale ha, infatti, confuso l’eventus damni con il requisito soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c., omettendo una valutazione complessiva e unitaria degli elementi indiziari e limitandosi a un apprezzamento frazionato e assertivo degli stessi.
Così operando, ha applicato in modo non corretto i criteri legali della prova presuntiva, senza verificare se gli indizi valorizzati fossero, nel loro insieme, dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza idonei a fondare l’effettiva consapevolezza del pregiudizio.
L’importanza di tale decisione deriva dalla considerazione della natura eccezione dell’istituto dell’azione revocatoria e la necessità di preservarne la funzione di strumento di tutela del credito senza trasformarla in un meccanismo automatico di inefficacia degli atti gratuiti. La scientia damni non può essere ridotta a un mero riflesso della gratuità dell’atto, ma richiede un accertamento rigoroso, conforme ai principi di determinatezza e proporzionalità che presidiano l’intero sistema delle azioni conservative.