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Cass. civ., I Sez., sentenza 23363 del 16/7/2026 – Uguaglianza sostanziale tra alunno disabile e normodotato. No a riduzione dell’orario scolastico. Funzione del sostegno.

Cass. civ., I Sez., sentenza 23363 del 16/7/2026 – Uguaglianza sostanziale tra alunno disabile e normodotato. No a riduzione dell’orario scolastico. Funzione del sostegno.

Con la sentenza n. 23363 del 16/7/2026 la Suprema Corte di Cassazione sancisce il seguente principio di diritto, condivisibile, a qualunque persona di media scolarizzazione: “La riduzione dell’orario di frequenza scolastica imposta all’alunno con grave handicap iscritto alla scuola dell’infanzia, costretto, in via di pratica costante, a uscire da scuola prima del suono della campanella, determina una compressione del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica del bambino disabile e integra una forma di discriminazione, vietata dall’art. 2 della legge n. 67 del 2006. Non assume rilievo, al fine di escludere tale discriminazione, la circostanza che la scelta dell’amministrazione sia stata determinata dall’insufficiente numero di ore di sostegno assegnate, né che il relativo piano educativo individualizzato non sia stato impugnato dai genitori dell’alunno dinanzi al competente giudice amministrativo“.

Entrando nel merito della decisione, gli ermellini, con la citata sentenza, ripercorrendo l’escursus della normativa vigente in materia, hanno ribadito che una riduzione dell’orario non può costituire la risposta a comportamenti problematici dell’alunno. Anche quando il comportamento è complesso da gestire, la soluzione non può essere l’allontanamento, sia pure parziale, dalla frequenza scolastica. Un simile intervento finirebbe infatti per trasformare la disabilità in motivo di esclusione. In questa prospettiva, l’eguaglianza non si realizza attraverso l’indifferenza rispetto alle differenze, ma mediante la predisposizione di misure personalizzate che consentano all’alunno con disabilità di fruire concretamente del diritto all’istruzione in condizioni di effettiva parità con gli altri studenti, secondo la medesima logica alla base del piano educativo individualizzato.

Prosegue la Corte affermando che: “Il tempo rappresenta una delle dimensioni più rilevanti dell’esperienza scolastica. Esso non è soltanto elemento organizzativo, calendario scolastico, numerazione quantitativa di giorni di lezione che scorrono, incastro di orari o sequenza frenetica di discipline isolate. Il tempo è anche occasio, қαιρός, ossia variabile didattica viva, capace di incidere profondamente, anche attraverso la condivisione di supporti personalizzati e la collaborazione tra pari, sulla qualità degli apprendimenti e sul benessere dell’intera classe. Il maggior tempo trascorso a scuola è, quindi, anche qualità dello stare insieme e risorsa attiva, perché i processi cognitivi non sono né uniformi né lineari, richiedono pause, ritorni e momenti di rielaborazione. Questa esigenza di distensione temporale diventa ancora più significativa nella scuola dell’infanzia, dove la gestione del tempo, anche attraverso il ricorso a momenti dedicati al gioco, incide direttamente sulla progressiva acquisizione della consapevolezza di sé in rapporto agli altri e sulla costruzione dell’architettura cognitiva.
In favore del bambino con disabilità deve riconoscersi il diritto – pieno, incondizionato e anche finanziariamente incomprimibile – di frequentare la scuola al pari dei bambini normodotati, anche quando vi sia uno scarto tra le ore di sostegno assegnate e l’orario di frequenza, essendo precipuo compito dell’istituzione scolastica approntare gli strumenti e le strategie necessari per promuoverne l’inclusione, sostenuta dalla ricerca di un ragionevole accomodamento nell’interesse di chi, svantaggiato, attende la solidarietà dell’altro“.

La frequenza scolastica è un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione ai fini del complessivo sviluppo della sua personalità. La partecipazione al processo educativo insieme a bambini normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dell’alunno con grave disabilità.
Accompagnare il bambino con disabilità all’uscita dell’edificio scolastico prima del termine delle lezioni, quando la campanella non è ancora suonata e gli altri alunni continuano regolarmente le attività didattiche, è un comportamento che, quando diventa pratica ripetuta e costante, contraddice lo spirito dell’inclusione scolastica e l’effettività del diritto all’eguaglianza, concretandosi in una condotta discriminatoria. Una simile pratica, infatti, determina un’ingiustificata differenziazione del percorso scolastico dell’alunno con disabilità, privandolo della piena partecipazione alla vita della classe e delle occasioni di apprendimento, socializzazione e relazione che si realizzano fino alla conclusione dell’orario scolastico. Essa, pertanto, si pone in contrasto con i principi di inclusione, di eguaglianza sostanziale e di pari opportunità educative, trasformando la condizione di disabilità in un fattore di separatezza, se non di esclusione, anziché nell’oggetto di un dovere di tutela da parte dell’istituzione scolastica.

Conducono in questa direzione le disposizioni normative evocate dai ricorrenti con il motivo di ricorso, lette e interpretate nel sistema dei principi costituzionali sanciti negli artt. 2, 3, 32, 34 e 38 della Costituzione.
Le une e gli altri convergono nel pretendere che la scuola sia realmente inclusiva e aperta a tutti, e fornisca tutti gli strumenti necessari affinché l’alunno disabile raggiunga il massimo sviluppo possibile delle proprie capacità, in un contesto di pari dignità rispetto agli altri bambini e alle altre bambine. Della normativa conviene richiamare, innanzitutto, l’art. 12 della legge n. 104 del 1992. Esso, nel testo ratione temporis applicabile, garantisce “il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”; prevede che “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”; e proclama che “l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”. La stessa norma prevede, ancora, che “all’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono es-sere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata”.
Rileva, inoltre, la legge n. 67 del 2006. Rivolta, in esplicita attuazione dell’art. 3 Cost., a promuovere “la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità” “al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali”, tale legge de-finisce, all’art. 2, l’ambito della discriminazione diretta e indiretta. Si ha discriminazione diretta “quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga”. Si ha discriminazione indiretta “quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”.
Il quadro normativo si arricchisce della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica n. 18 del 2009), il cui scopo è quello di favorire, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto della loro inerente dignità.
Appare significativo, infine, il d.lgs. n. 66 del 2017, che sin dalla sua disposizione di apertura delinea l’inclusione scolastica come “impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica”, proteso a rispondere “ai differenti bisogni educativi” “attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita”.
L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità rinviene il suo fondamento costituzionale nel principio personalista e la sua garanzia di realizzazione nei doveri inderogabili di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione.
Come ha affermato la sentenza n. 110 del 2022 della Corte Costituzionale, il disegno costituzionale si riflette con particolare attenzione sulle situazioni di particolare vulnerabilità e sulle persone con disabilità, “essendo coinvolto un complesso di valori che attingono ai suoi fondamentali motivi ispiratori”. La tutela della persona con disabilità tende, infatti, ad attenuare i limiti naturali che possono essere di osta-colo alla compiuta esplicazione della sua dignità sociale.
Merita di essere richiamata, in questo quadro, la sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 1987, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di una norma di legge (l’art. 28, terzo comma, della legge n. 118 del 1971) nella parte in cui disponeva che “sarà facilitata” la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie. La Corte ha sostituito alla formula “sarà facilitata” l’espressione “è assicurata”, trasformando in obbligo quella che in precedenza era una mera facoltà attribuita all’amministrazione scolastica di ammettere o meno gli studenti disabili alle scuole superiori, e così riconoscendo a questi ultimi un diritto pieno all’accesso a tale grado di istruzione. È particolarmente significativo il passo in cui la Corte costituzionale osserva che “la frequenza scolastica è dunque un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione, in un complesso in-treccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull’altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità”.
Con la sentenza n. 80 del 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge n. n. 244 del 2007, nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno, comportava automaticamente l’impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di in-segnanti specializzati che assicurassero al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico. Con tale pronuncia, la Corte ha avuto modo di affermare che, in attuazione dell’art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all’istruzione dei disabili e all’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge n. 104 del 1992, la quale attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola ma-terna fino all’università. La partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimo-lare le potenzialità dello svantaggiato.
Nella medesima prospettiva si colloca anche la sentenza n. 275 del 2016, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione regionale che condizionava a generiche e indefinite previsioni di bilancio il finanziamento da parte di una Regione del 50% delle spese per il trasporto degli studenti con disabilità sostenute dalle Province. Tale disciplina, ha osservato la Corte, viola il fondamentale diritto all’istruzione della persona con disabilità, in quanto comporta che la fruizione del servizio di assistenza e di trasporto dello studente che versa in tale situazione – ascrivibile al nucleo indefettibile di garanzie per l’effettività del medesimo diritto – venga a dipendere da scelte finanziarie che la Regione può compiere con semplici operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che con le risorse di bilancio si intende sorreggere. Né la censurata previsione trova giustificazione nel necessario rispetto dell’obbligo di copertura finanziaria della contribuzione regionale riconducibile all’art. 81 Cost., poiché il concetto di equilibrio di bilancio va correttamente inteso nel senso che è la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione delle prestazioni per realizzarlo.
L’applicazione sinergica del principio di eguaglianza sostanziale e del dovere di solidarietà è anche compito del giudice comune, essendo il giudice dei diritti chiamato a dare alle singole disposizioni di legge, in sede di interpretazione, il senso che meglio le faccia coesistere con il sistema, al cui vertice sta, oggi, la Costituzione.

Sulla figura dell’insegnante di sostegno.

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso proposto, afferma che: “L’assegnazione dell’insegnante di sostegno rappresenta una misura compensativa che ha l’obiettivo di favorire la piena integrazione dell’alunno con disabilità e lo sviluppo delle sue potenzialità di apprendimento, di comunicazione, di relazione e di socializza-zione. Alla luce del principio di non contraddizione insito nell’ordinamento giuridico, una simile misura non può trasformarsi in uno strumento che finisce per limitare la frequenza scolastica consentita, tanto più che l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito, per espressa previsione normativa (art. 12, comma 4, della legge n. 104 del 1992), da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti da disabilità connesse ad un handicap.

D’altra parte, secondo l’ordinamento scolastico, l’insegnante di sostegno non può essere considerato un sorvegliante speciale del minore con disabilità in una logica di separatezza dello stesso dalla classe di appartenenza, ma costituisce una figura che favorisce la creazione di un ponte tra il minore e il resto della classe, secondo una dinamica di relazione verso l’altro e con gli altri.
Ne consegue che l’eventuale assenza o mancata copertura da parte del docente di sostegno non può costituire, per la frazione di orario settimanale corrispondente, un ostacolo insuperabile per la partecipa-zione dell’alunno alle attività didattiche. Al contrario, nel disegno ordinamentale, l’insegnante di sostegno assume la contitolarità delle sezioni e della classe in cui opera e partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività anche del collegio dei docenti (art. 13 della legge n. 104 del 1992).
Deve, pertanto, escludersi che l’insegnante di sostegno sia destinato in via esclusiva all’attività didattica nei confronti di un singolo alunno, atteso che il suo ruolo si inserisce, in una prospettiva di contitolarità, nell’ambito dell’intera classe e del progetto educativo complessivo. Il diritto dell’alunno con disabilità alla piena partecipazione alla vita scolastica non può essere in alcun modo limitato o pregiudicato in ragione della condizione di handicap, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, che ha giustificato la contrazione dell’orario di frequenza scolastica proprio in ragione della gravità dell’handicap e della particolare condizione del bambino.
Incorre nella denunciata violazione di legge anche l’afferma-zione della Corte territoriale secondo cui il diritto all’integrazione e all’inclusione sarebbe ormai conformato dal Pei, divenuto irretrattabile per effetto della mancata impugnazione in TAR da parte dei genitori interessati. Sarebbe un logico corollario, secondo la Corte lagunare, l’essere la scuola tenuta, nell’erogare il sostegno, ad attenersi alle previsioni del Pei, dove, per effetto dell’attribuzione del numero di ore di sostegno attraverso un docente e l’operatore addetto all’assistenza, non si dà la possibilità pratica di stare in classe per tutta la durata dell’orario scolastico. L’errore di un simile ragionamento sta nel fatto di non considerare che l’atto amministrativo non può comprimere il diritto fondamentale all’integrazione e all’inclusione scolastica dell’alunno disabile. Pertanto, qualora il Pei preveda un numero di ore di sostegno insufficiente rispetto a una condizione di disabilità tanto grave da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo, la mancata predisposi-zione, da parte dell’amministrazione scolastica, delle misure di sostegno indispensabili ad assicurare la frequenza per l’intero orario ordinario si traduce in una limitazione del diritto dell’alunno disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico. Tale compressione, ove non trovi corrispondenza in una analoga riduzione dell’offerta formativa destinata agli altri alunni, costituisce una condotta discriminatoria, la cui cognizione rientra nella competenza del giudice ordinario, il quale ha il potere-dovere di accertare incidentalmente l’il-legittimità dell’atto, fino a disapplicarlo.”.

Infine, la sentenza in rassegna conclude statuendo che: “È evidente, infine, che il diritto all’istruzione deve essere garantito anche nella scuola paritaria, in forza dell’art. 1 della legge nu-mero 62 del 2000, a mente del quale le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, sono tenute ad accogliere chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda l’iscrizione, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità (Cass., Sez. Un., 20 aprile 2017, n. 9966)”.

Sebbene ci siano voluti diversi anni, i genitori del povero alunno, affetto da patologie gravemente invalidanti, hanno ottenuto giustizia per il proprio figlioletto, a cui è stato riconosciuto e garantito il diritto paritario alla frequenza completa del monte ore della scuola dell’infanzia, a prescindere dalle diverse indicazioni contenute nel PEI e dall’omessa tempestiva impugnativa dinnanzi al giudice amministrativo.

Vale veramente la pena scrutinare tale sentenza, perché soprattutto immune da vizi la quale ha sancito, non solo solidi principi giuridici, ma ha fatto uso di una regola non scritta quale quella del buon senso che dovrebbe albergare in ogni giudicante, evitando di costringere l’incolpevole cittadino ad una battaglia giuridica lunga e costosa, come quella in esame.

Ogni bambino è speciale, sia se normodotato che non, e per tale semplice ragione ne deve essere garantita la parità di trattamento ed uguaglianza, evitando di incorrere nell’errore sia dell’indifferenza dinnanzi a condizioni di incolpevole disabilità che nel far pesare la propria condizione di presunta debolezza!!