Tel/Fax : +39 0983 887888
Segnalo un’interessantissima sentenza della Corte Costituzionale, la n. 16 del 16/7/2026, che ha investito e risolto un’annosa questione, a favore di tutti coloro che risultano titolari di un diritto di credito (costituzionalmente garantito), ma le cui ragioni, subivano un pesante pregiudizio, a causa dell’intervenuto sequestro preventivo finalizzato alla confisca avente ad oggetto i beni del debitore. Più da presso, prima di tale intervento costituzionale, in casi simili, il creditore, sebbene il suo diritto fosse garantito da una causa legittima di prelazione costituita da un’iscrizione ipotecaria avvenuta prima della trascrizione di un sequestro, subiva un’ingente compromissione, atteso che, in primis, egli doveva superare il vaglio della disposizione normativa speciale del codice antimafia e nella migliore delle ipotesi il suo credito subiva una pesante falcidia, oltre a tutte le spese conseguenti.
Entrando in media res, la questione, oggetto della sentenza della Corte, verte sulla legittimità costituzionale dell’art. 104-bis comma 1-bis, secondo periodo, norme att. cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 373, comma 1, lettera a), cod. crisi d’impresa, e modificato dall’art. 41, comma 1, lettera l), numero 2), del d.lgs. n. 150 del 2022.
Invero, a parere del Tribunale di Pavia che ha rimesso, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., la questione alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., che, a sua volta, ritenendola fondata, ha sollevato la questione innanzi al giudice delle leggi, in quanto la norma censurata violerebbe gli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, “nella parte in cui prevede che, nei rapporti con le procedure esecutive individuali, al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., nonché alla confisca stessa, si applichi la disciplina speciale del codice antimafia, in luogo della regola di diritto comune basata sull’anteriorità delle formalità pubblicitarie”.
In buona sostanza, a parere della Corte di Cassazione rimettente: “la questione non può essere apoditticamente liquidata in base a una presunta prevalenza degli interessi “pubblicistici” di contrasto al crimine (sottesi agli strumenti penali) sugli interessi “privatistici” della tutela dell’aggiudicatario (e/o dei creditori)“. Prosegue la Suprema Corte di legittimità affermando che anche l’espropriazione forzata sottenderebbe interessi di rilievo pubblicistico, che non potrebbero essere pretermessi in applicazione della disciplina di contrasto alle mafie, laddove la fattispecie concreta sia estranea a tale fenomeno. Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, per il suo chiaro tenore letterale e le connesse ragioni logico-sistematiche, sarebbe insuscettibile di un’interpretazione costituzionalmente orientata, per cui dovrebbe dichiararsene l’illegittimità costituzionale, sottraendo la fattispecie ordinaria alla disciplina speciale del codice antimafia e restituendola alla regola di diritto comune della successione temporale delle formalità pubblicitarie, onde «evitare un grave, irragionevole e ingiustificato pregiudizio ai diritti dei creditori e dell’aggiudicatario o dell’acquirente in executivis, neppure in alcun modo giustificato dalle peculiari esigenze di prevenzione proprie di quella normativa speciale».
Ebbene, la Corte Costituzionale, investita della questione, appronta inizialmente lo studio sulla differente disciplina della legge antimafia richiamando, in particolare, le disposizioni dell’art. 52 che rappresentano condizioni derogatorie rispetto alla disciplina del codice civile (art. 2740, 1988 e 2032) nonchè quelle limitative dei diritti dei terzi previsti dall’art. 53 che possono soddisfarsi solo sul valore dei beni subendo una falcidia del 40%, perchè la restante quota del 60% spetterebbe allo Stato, in quanto le ragioni di quest’ultimo debbano ritenersi prevalenti rispetto a quelle dei terzi creditori sebbene anteriormente iscritti, il tutto comunque previa detrazione delle spese del procedimento di confisca, di amministrazione dei beni sequestrati e di accertamento dei diritti dei terzi.
Fino all’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, la disciplina del codice antimafia relativa ai diritti dei terzi, appena descritta, è stata considerata una disciplina speciale, pertanto insuscettibile di applicazione analogica al di fuori dell’ambito delle misure di prevenzione, in particolare nel caso del sequestro e della confisca penale (cfr. Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza 6-21 luglio 2017, n. 36092). Al di là dei casi tassativi di applicazione diretta di tale disciplina, si riteneva dunque che operasse la tutela ordinaria del terzo, in base alla regola comune della priorità temporale (cfr. Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 30 maggio-10 luglio 2019, n. 30422), reputandosi che la disciplina stessa non fosse espressiva di una generale prevalenza delle esigenze pubblicistiche, né capace quindi di imporsi indistintamente per qualunque tipologia di confisca (Corte di cassazione, terza sezione civile, sentenza 10 dicembre 2020, n. 28242; nello stesso senso, sempre per fattispecie anteriore alla novella, sentenza 4 dicembre 2025, n. 31612).
Il quadro è radicalmente mutato per effetto dell’art. 373, comma 1, lettera a), cod. crisi d’impresa, che ha modificato il comma 1-bis dell’art. 104-bis norme att. cod. proc. pen., sicché quest’ultimo rinvia ora alle disposizioni del titolo IV del Libro I del codice antimafia, «ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria», per l’ipotesi in cui «il sequestro è disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice [di procedura penale». Il richiamo all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., cioè alla disposizione generale sul sequestro preventivo funzionale alla confisca, implica che la disciplina del codice antimafia sui diritti dei terzi abbia dismesso l’originaria connotazione speciale, assumendo, all’opposto, un tratto di generalità; invero, tale modifica normativa ha reso applicabile quella disciplina ben oltre il perimetro del sequestro e della confisca di prevenzione, anche al sequestro penale finalizzato alla confisca, e non per specifici titoli di reato, ma per tutti quelli che ammettono, o prescrivono, la confisca. La Corte di cassazione ha rimarcato come siffatta attrazione alla disciplina del codice antimafia di qualunque confisca, e di qualunque sequestro ad essa funzionale, abbia comportato una generale prevalenza della misura penale sulle aspettative civilistiche, le quali ultime non possono oggi trovare soddisfacimento se non nei limiti, e alle condizioni, di cui alla predetta disciplina (cfr. Corte Cass. terza sezione penale, sentenza 20 giugno – 4 novembre 2024, n. 40323).
Il predetto ragionamento è stato ritenuto convincente agli occhi della Corte Costituzionale perchè le questioni evocate dal giudice rimettente interrogano la Corte sulla legittimità costituzionale di tale nuovo assetto normativo al metro del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), dell’inviolabilità del diritto di difesa (art. 24 Cost.), della garanzia del diritto di proprietà (art. 42 Cost.) e della protezione convenzionale dei beni (art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU).
E’ pacifico come per costante giurisprudenza di questa Corte, la tutela giurisdizionale dei diritti, assicurata dall’art. 24 Cost., comprende anche la fase dell’esecuzione forzata, poiché necessaria a rendere effettiva l’attuazione del provvedimento giudiziale (ex multis, sentenze n. 211 e n. 160 del 2024, n. 159 del 2023 e n. 228 del 2022).
Nello specifico prosegue la Corte come abbia già rilevato nella sentenza n. 160 del 2024, riguardo alla tutela del creditore ipotecario avverso la confisca edilizia dell’immobile: «il credito garantito da ipoteca gode nell’ordinamento giuridico di una protezione peculiare, che discende dalla realità del diritto di garanzia e dalla sua accessorietà al credito», essendo l’ipoteca, nelle tipiche connotazioni funzionali dello ius sequelae, ius distrahendi e ius praelationis, una componente del patrimonio del creditore, sì da poter fruire della tutela riconducibile all’art. 42 Cost., ed essere, in pari tempo, «attratta nell’alveo protettivo dell’art. 24 Cost., quale strumento volto ad assicurare una tutela preferenziale del credito in sede esecutiva».
In considerazione di tali rilievi, sempre la sentenza n. 160 del 2024 ha evidenziato «l’irragionevolezza di una disciplina che determina l’automatica estinzione del diritto reale di ipoteca e il conseguente pregiudizio alla tutela del credito, a scapito di un creditore ipotecario che non sia responsabile dell’abuso».
Nella fattispecie de qua, la garanzia ipotecaria del credito, pur non essendo radicalmente estinta dalla sopravvenienza del vincolo penale, patisce una compressione irragionevole e sproporzionata, che d’altronde attinge pure il credito chirografario, sebbene con minore evidenza.
Chi eroga il credito ripone affidamento sul patrimonio del debitore e per questo compie, con la diligenza delle buone pratiche, le normali verifiche di solvibilità, tra cui, innanzitutto, la consultazione dei pubblici registri, mobiliari e immobiliari.
Non può esigersi ordinariamente che gli accertamenti del creditore vadano oltre la sfera degli indici patrimoniali, e che si estendano a un profilo, quello della capacità a delinquere del debitore, che, almeno di regola, non offre evidenze specifiche.
La presunzione di mala fede, stabilita dall’art. 52, comma 1, lettera b), cod. antimafia, onera il creditore allo svolgimento di indagini attinenti non all’integrità patrimoniale del debitore, bensì alla sua integrità penale, il che, se può giustificarsi nell’area del contrasto alla criminalità organizzata (anche in virtù del sistema delle certificazioni antimafia), si appalesa viepiù inesigibile man mano che ci si allontana da questa area specifica, ovvero dal nucleo originario delle misure di prevenzione.
Analoghe considerazioni vanno riferite alla falcidia creditoria. Questa si rivela un sacrificio irragionevole del patrimonio del creditore, una volta che egli abbia provato la propria buona fede, e quindi l’estraneità al reato del debitore.
Peraltro, essendo applicata previa detrazione dei costi di procedura – in seguito alla ricordata modifica di cui all’art. 20, comma 2, della legge n. 161 del 2017 –, la falcidia non può giustificarsi quale concorso del creditore alle spese statali, risolvendosi piuttosto in un incameramento netto dell’erario, ai danni di creditori in buona fede.
Per la Corte europea dei diritti dell’uomo, il credito rientra nel novero di biens e possessions, garantiti dall’art. 1 Prot. addiz. CEDU (ex multis, sezione prima, sentenze 1° luglio 2014, Gerasimov e altri contro Russia; 29 luglio 2010, Streltsov e altro contro Russia; 3 luglio 2003, Buffalo srl in liquidazione contro Italia).
Nell’occuparsi della confisca di prevenzione ex art. 24 cod. antimafia, la Corte di Strasburgo, pur evidenziando come essa possa applicarsi anche in pregiudizio di terzi, considerata la pericolosità sociale dei reati in discorso, è tornata a esprimere gravi preoccupazioni (serious concerns) riguardo alle norme nazionali che prevedano misure del genere oltre il perimetro dei reati di maggiore allarme sociale (sezione prima, sentenza 25 settembre 2025, Isaia e altri contro Italia, paragrafo 72).
Le odierne questioni riguardano la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen., inserito dall’art. 3, comma 1, della legge 29 settembre 2000, n. 300 che si riferisce a una serie di reati omogenei quanto a oggettività giuridica (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), ma molto diversi per gravità, incluse anche le forme minori di peculato, ovvero peculato d’uso e peculato mediante profitto di errore altrui, reati che possono essere del tutto slegati da fenomeni di criminalità organizzata, e provenire da soggetti non sospettabili agli occhi dei terzi, nel momento in cui diventano titolari di un diritto di credito.
Questi terzi vedono sacrificato il proprio diritto patrimoniale, anche se di data certa anteriore al vincolo penale, e persino se assistito da un’anteriore iscrizione ipotecaria, tranne che provino la loro buona fede (con onere di non facile adempimento) e, comunque, con una falcidia del 40 per cento sul netto liquidato.
Il cumulo di aspetti negativi rende eccessivo il peso sul creditore, tanto più a fronte di reati del debitore non necessariamente legati al crimine organizzato, sicché la norma censurata non supera il test convenzionale di proporzionalità.
La norma censurata viene quindi dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione di tutti i parametri evocati, con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, ovvero con riguardo alla tutela dei creditori i quali abbiano instaurato una procedura esecutiva individuale, o vi siano intervenuti, su beni sequestrati o confiscati ai sensi del combinato disposto degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen.
Prosegue la medesima Corte Costituzionale affermando come ad essa non sfugga che l’odierna declaratoria di illegittimità costituzionale, incidendo su una particolare fattispecie all’interno di una realtà normativa interconnessa, reca con sé problemi di coordinamento, se non un’esigenza di revisione organica.
In primo luogo, poiché la decisione che ora si assume riguarda specificamente le esecuzioni individuali, si pone il tema dei riflessi sulle procedure concorsuali: invero, pure a queste si riferisce la disposizione censurata, tramite la formulazione «e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria», oltre che l’art. 317 cod. crisi d’impresa, che, sotto la rubrica «Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi», a sua volta circolarmente rinvia al titolo IV del Libro I del codice antimafia, all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e allo stesso art. 104-bis norme att. cod. proc. pen.
In secondo luogo, giacché la presente sentenza, in ragione della fattispecie rilevante, è limitata al sequestro e alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., si apre uno spazio di riflessione sulle misure cautelari e ablative alle predette assimilabili, nonché sulla disposizione del primo periodo del comma 1-quater dello stesso art. 104-bis norme att. cod. proc. pen., che estende in modo specifico la disciplina del codice antimafia al sequestro e alla confisca in casi particolari e agli ulteriori casi di sequestro e confisca nei procedimenti per delitti riguardo ai quali le funzioni di pubblico ministero sono attribuite alla procura distrettuale.
La pluralità delle fattispecie, caratterizzate da punti di contatto, ma anche da profili distintivi – basti notare che, a differenza delle procedure concorsuali, «il procedimento di prevenzione non presuppone alcuna situazione di insolvenza del prevenuto, bensì la sua pericolosità» (sentenza n. 12 del 2024) –, suggerisce l’opportunità di un articolato intervento del legislatore, per cui, ad concludendum, viene dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui stabilisce che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in funzione della confisca di cui all’art. 322-ter cod. pen., e in caso di confisca ordinata ai sensi di quest’ultima disposizione, ai fini della tutela dei terzi creditori, i quali abbiano instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale, o in tale procedura siano intervenuti, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del codice antimafia.
La declaratoria di illegittimità costituzionale segnatamente rimuove l’assoggettamento della suddetta fattispecie alle disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del codice antimafia, il che implica che la fattispecie medesima torni nell’alveo della regola di diritto comune, la quale determina la prevalenza del credito risultante da atto di data certa anteriore al sequestro (o alla confisca non preceduta da sequestro) e dei diritti reali di garanzia iscritti in epoca anteriore al sequestro (o alla confisca non preceduta da sequestro).
Potrà il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, e nel rispetto della Costituzione, introdurre un’apposita regolamentazione per contemperare la tutela dei diritti patrimoniali dei terzi di buona fede con l’esigenza di contrastare pratiche collusive con gli autori di reato.
In definitiva, viene ripristinato il criterio dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie, con prevalenza di esso rispetto alla disciplina del D. lgs. 159/2011 (Cod. Antimafia).