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La Corte di Cassazione con sentenza n. 13718 del 31 maggio 2017 ha stabilito che, ai fini del risarcimento, il danno da fermo tecnico del veicolo, dovuto dall’indisponibilità dell’autoveicolo per il tempo necessario alla sua riparazione, deve sempre essere allegato e dimostrato, precisando, inoltre, che chi ne richiede il risarcimento “deve provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo oppure il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l’uso del veicolo”