Tel/Fax : +39 0983 887888
Con l’introduzione del “domicilio digitale” attraverso l’articolo 16 sexies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, non è più possibile procedere, ai sensi dell’articolo 82 del Regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. (cfr. Cass. Sezione III, sentenza 11 luglio 2017 n. 17048 – Pres. Ambrosio; Rel. D’Arrigo; Pm (conf.) Soldi; Ric. Lario Impianti srl; Controric. Riva). Con tale interpretazione, Il giudice di legittimità ha precisato che, a seguito delle recenti riforme legislative, ciascun legale è munito di un proprio “domicilio digitale”, conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione dell’Indice nazionale degli indirizzi pec e corrispondente all’indirizzo pec che l’avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza e da questi è stato comunicato al ministero della Giustizia per l’inserimento nel registro generale degli indirizzi elettronici. Ne consegue che la disciplina di cui all’articolo 82 del Rd 37/1934 è stata ridimensionata. La domiciliazione, ex lege, presso la cancelleria, infatti, è prevista oggi solamente quando le comunicazioni o le notificazioni non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al
destinatario. Quando l’indirizzo pec è disponibile viene fatto divieto di procedere a notificazioni o comunicazioni presso la cancelleria, a prescindere dall’elezione o meno di un domicilio nel Comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Resta l’applicabilità dell’articolo 82 del Rd 37/1934 quando l’uso della pec sia impossibile per causa non imputabile
al destinatario.