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Esecuzioni Immobiliari:decreto di trasferimento e cancellazione formalità pregiudizievoli.
Una volta avvenuto il versamento del prezzo il professionista delegato, dopo aver redatto il decreto di trasferimento lo trasmette al Giudice dell’Esecuzione che, dopo eventuali modifiche, lo sottoscrive per poi consegnarlo al Cancelliere del Tribunale per la pubblicazione.
Il decreto di trasferimento è il provvedimento giudiziale con cui viene trasferito all’aggiudicatario il bene espropriato e che ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione delle trascrizioni di pignoramenti, iscrizione ipotecarie ed altri gravami.
La vendita forzata estingue, infatti, gravami e vincoli che gravavano sul bene trasferito e l’ordine di cancellazione impartito dal Giudice dell’Esecuzione consente all’aggiudicatario di entrare nella piena disponibilità del bene, libero da ogni eventuale gravame.
Nel Decreto di Trasferimento saranno elencate le formalità pregiudizievoli da cancellare, con l’esatta indicazione degli estremi attribuiti dalla Conservatoria dei RR.II. competente.
Gli oneri da sostenere, invece, per la cancellazione dei gravami sono costituiti da:
– Imposta ipotecaria, dovuta in misura dello 0,50 % sulla base imponibile ;
– Imposta di bollo di €. 59,00;
– Tassa ipotecaria, dovuta nella misura fissa di €. 35,00.