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Sinistri stradali: anche al disoccupato va riconosciuto il danno patrimoniale e “perdita di chance”.

Sinistri stradali: anche al disoccupato va riconosciuto il danno patrimoniale e “perdita di chance”.

Sinistri stradali: anche al disoccupato va riconosciuto il danno da “perdita di chance”.

La Corte di Cassazione, con sentenza  n. 26850 del 14 novembre u.s. ha stabilito che è illegittima da parte del giudice, che decide una domanda di risarcimento danni, l’esclusione del danno patrimoniale e del danno da perdita di chance, perchè la vittima era disoccupata, accogliendo il ricorso di una donna, che era terzo trasportata in un sinistro stradale cui rimase coinvolta e  che riportava, a seguito di tale incidente, un’invalidità permanente del 25%.

La donna, infatti, propose ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello di Bologna che non riconosceva  il danno patrimoniale, essendo mancata la prova dello svolgimento di un’attività lavorativa produttiva di reddito e non essendo neanche ravvisabili le condizioni per il riconoscimento di un danno da perdita di chance.

Le motivazioni con cui la donna proseguì in cassazione furono la percentuale di invalidità permanente, riconosciuta  nella misura del 25%,di cui il giudice di appello doveva procedere all’accertamento presuntivo del danno patrimoniale, anche a titolo di chances perdute, e che la circostanza che il soggetto danneggiato non svolgesse alcuna attività lavorativa non autorizzava l’esclusione di un danno futuro, dovendo il giudice al riguardo svolgere una complessa valutazione di tipo prognostico.