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Sanzioni su violazioni tributarie: gli eredi non sono tenuti a pagare.

Sanzioni su violazioni tributarie: gli eredi non sono tenuti a pagare.

Gli eredi non sono tenuti a pagare le sanzioni su violazioni tributarie.

Le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni delle norme tributarie hanno carattere punitivo e, come tali, non si trasmettono agli eredi del contribuente.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6500 del 6 marzo 2019, che ha accolto il ricorso presentato dagli eredi di un contribuente contro la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale si era pronunciata relativamente a due avvisi di accertamento ICI (ora IMU) originariamente notificati al loro genitore. Quest’ultimo, proprietario di un terreno edificabile, aveva pagato l’imposta come se l’appezzamento fosse agricolo.

L’accertamento con il recupero d’imposta era stato emesso dal Comune e contro tale atto impositivo il proprietario aveva presentato ricorso alla Ctp. Il verdetto della Ctp era stato negativo, così come quello della Ctr di Roma. Inoltre, nelle more della fase di appello, il contribuente era deceduto.
Ma gli eredi non si sono fermati e hanno proposto ricorso, avanzando, tra gli altri motivi, una censura riferita alle sanzioni applicate, dagli stessi ritenute non dovute.
Tale ricorso è stato accolto dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione che ha spiegato che le sanzioni pecuniarie amministrative applicate per la violazione delle norme tributarie hanno carattere afflittivo e devono inquadrarsi nella categoria dell’illecito amministrativo di natura punitiva, disciplinato dalla legge 689/81, essendo commisurate alla gravità della violazione e alla personalità del trasgressore, con la conseguenza che ad esse si applica il principio generale sancito dall’articolo 7 della legge n. 689, secondo cui l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
Nel merito, invece, i giudici hanno dato ragione all’Agenzia delle Entrate ricordando che ai fini Ici-Imu un’area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune.
In conclusione, secondo quanto stabilito dalla Cassazione, i figli del contribuente dovranno pagare l’imposta chiesta dal Comune di Roma, ma non le sanzioni.