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Niente assegno alla ex se a stabilirlo è un accordo post-divorzio consensuale.

Niente assegno alla ex se a stabilirlo è un accordo post-divorzio consensuale.

Divorzio consensuale: quando non spetta assegno di mantenimento alla ex in base ad accordi post-divorzio.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 36392 del 23 agosto 2019) ha chiarito che non spetta all’ex coniuge l’assegno alimentare allorquando a stabilirlo è un accordo intervenuto tra le parti successivo alla sentenza di divorzio con cui sono stati regolati definitivamente i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, anche se questo non è stato omologato dal giudice.

Nel caso specifico, la Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado assolvendo l’imputato (che non aveva versato il contributo al mantenimento della ex) dal reato ascrittogli di cui all’ ex art. 12 sexies della legge 898/1970 e 570 c.p, perché il fatto non costituisce reato.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione dal difensore dell’imputato che lamentava come la Corte distrettuale abbia omesso di assolverlo con la formula più favorevole riferita alla non commissione del fatto (ai sensi ex art. 530 c.p.p., comma 1), considerato che la sentenza di divorzio consensuale, non prevedeva obbligazioni alimentari in favore della persona offesa; in più, con due successive scritture private le parti regolavano in forma pattizia, rispettivamente, le condizioni di mantenimento della ex coniuge e la loro definitiva risoluzione.

La Cassazione riteneva fondato il ricorso dell’imputato poichè la sentenza di divorzio consensuale non conteneva alcun riferimento a obblighi patrimoniali in favore della persona offesa perché dapprima le parti si erano accordate su questo punto con una scrittura privata, e, successivamente, erano addivenuti a un’altra scrittura privata con cui ponevano fine all’obbligazione alimentare nel momento in cui la persona offesa avesse provveduto a vendere un immobile acquistato dal coniuge, per acquistarne uno di minor valore al fine di trattenere la differenza, con l’obbligo da parte sua di restituire gli importi versati a titolo di alimenti fino a questa condizione risolutiva. Ed è proprio in virtù di detto adempimento che l’obbligo alimentare a carico dell’imputato deve considerarsi assolto.

Al riguardo, già in altra pronuncia la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l’omologazione.