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I pali elettrici, se non adeguatamente manutenuti e curati, possono rappresentare una fonte di pericolo e, quindi, di un potenziale danno per i proprietari degli immobili limitrofi. La questione sottesa a tale analisi è particolarmente frequente soprattutto nei luoghi di mare ove insistono i vecchi pali di cemento che, esposti al vento della salsedine, subiscono i distacchi del cemento, con conseguenziale verificarsi del c.d. fenomeno corroso del ferro. In casi come questi, qualora i proprietari dei suoli su cui sono ubicati detti pali si disinteressano della cura, conservazione e messa in sicurezza, che tipo di tutela hanno i potenziali danneggiati, ovvero i proprietari dei fondi limitrofi che si sentono minacciati dal summenzionato pericolo? Ebbene, nel caso di specie, affrontato dalla Studio Legale De Gaetano, è stata proposta l’azione di nunciazione di danno temuto, ex artt. 688 c.p.c. e 1172 c.c., innanzi al giudice del luogo in cui si trovava la cosa oggetto di pericolo, la quale mira all’ottenimento da parte dell’A.G. di un ordine cautelare diretto, non soltanto nei confronti del proprietario del suolo su cui è installato il palo, ma anche a quello del palo stesso, la soc. e-distribuzione s.p.a., a rimuovere la situazione di pericolo, essendo legittimati passivi ed essendo anch’essi obbligati a rimuovere la situazione di pericolo dalla quale promana la minaccia di danno per la proprietà o per il possesso di colui che denunci la situazione di pericolo (cfr. sul punto Cass. 345/2001, Cass. 5336/2016 e Trib. di Palermo 18/11/2016). La giurisprudenza è, altresì, costante nel ritenere che ciò che rileva è la prossimità del pericolo, non la certezza del danno. Più da presso, il danno temuto lamentato, per come ribadito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 4531/1992, Cass. 10282/2004, Cass. 25094/2022), non è necessario che si sia già verificato, ma bensì anche nel solo ragionevole pericolo che esso si verifichi. Inoltre, il ricorso a tipo di azione implica un’omissione anche agli obblighi di cura manutenzione tipici di quelli delle cose in custodia, ex art. 2051 c.c.. E, al fine di stimolare l’adempimento del disposto giudiziale, è stata, altresì, richiesta l’adozione di una misura della coercizione indiretta, prevista dall’art. 614-bis c.p.c., avente ad oggetto la condanna di una somma di denaro, qualora, l’obbligato non si attenga all’ordine impartito. Il periculum in mora, infine, è rappresentato non solo dalle fotografie allegate che raffigurano pali ammalorati e in evidente stato di pericolo, ma anche un verbale dei vigili del fuoco intervenuti che hanno redatto verbale e transennato i luoghi in attesa che si intervenga per rimuovere il suddetto pericolo.