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Prescrizione della cartella di pagamento non opposta. Il punto della Cassazione.

Prescrizione della cartella di pagamento non opposta. Il punto della Cassazione.

L’8/5/2026 la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza 13273 torna a pronunciarsi su una questione tanto cara all’Agenzia delle Entrate Riscossione ovvero quella inerente la prescrizione per mancata opposizione. E lo fa statuendo il seguente principio di diritto: “La definitività della cartella di pagamento per mancata impugnazione non comporta, di per sé, la trasformazione automatica del termine di prescrizione breve proprio delle singole componenti del credito (in particolare sanzioni e interessi) in un termine decennale unitario riferito al ruolo; la prescrizione continua a decorrere secondo i termini stabiliti per le diverse pretese (tra cui, per le sanzioni e gli interessi, il termine quinquennale e, per le tasse automobilistiche, il termine triennale), dovendosi escludere che gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999 conferiscano al ruolo un effetto novativo e unificante idoneo a determinare l’applicazione generalizzata dell’art. 2946 c.c. all’azione di riscossione“.

Nel caso esaminato, l’amministrazione finanziaria sosteneva la tesi di un “effetto novativo e unificante” del ruolo, in virtù del quale l’azione di riscossione sarebbe soggetta unicamente al termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall’art. 2946 del Codice civile, a prescindere dalla natura dei singoli tributi, sanzioni e interessi che compongono il debito. Proseguiva l’Agente della riscossione che una volta divenuta definitiva la cartella per mancata impugnazione, la prescrizione applicabile non sarebbe quella breve propria dei tributi sottesi, bensì la prescrizione ordinaria decennale riferita al titolo esecutivo unitario risultante dal ruolo.

Tesi che non convinceva gli ermellini che la ritenevano infondata, essendo palesemente in contrasto, non solo con gli ultimi arresti giurisprudenziali, ma, in particolare, con Cass. S.U. n. 23397/2016 che aveva risolto il contrasto esistente sul punto, stabilendo quanto segue: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

La scadenza del termine per impugnare una cartella di pagamento produce l’effetto sostanziale di rendere il credito “irretrattabile”, ma non determina la cosiddetta “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Tale effetto disciplinato dall’art. 2953 c.c., si applica esclusivamente in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato. La cartella di pagamento, anche se definitiva, rimane un atto amministrativo e, come tale, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

La Corte, dunque, nell’ordinanza dell’8/5 u.s. confermava la correttezza della linea seguita dai giudici di merito i quali avevano implicitamente rigettato la tesi di un termine decennale unitario. Ciascuna componente del debito iscritto a ruolo, infatti, conserva il proprio termine di prescrizione originario, senza alcuna conversione. La conclusione cui giunge la sentenza d’appello, scrivono i giudici di legittimità nell’ordinanza in commento, risulta pienamente conforme ai principi affermati in altri arresti giurisprudenziali della stessa Corte, secondo i quali la prescrizione non può dirsi maturata ove non sia decorso il termine decennale tra la notifica della cartella e quella dell’intimazione, non trovando applicazione né la decadenza di cui all’art. 1, comma 5-bis, l. 156/2005 (riferita solo alle cartelle), né l’art. 2953 c.c. in difetto di titolo giudiziale (Cass. n. 11760/2019).

Pertanto, la definitività della cartella non opposta non “sana” i vizi della pretesa né ne altera il regime prescrizionale, il quale rimane ancorato alla natura di ciascun singolo credito.