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Responsabilità medica. Rafforzamento garanzie difensive. Il punto della Corte Costituzionale.

Responsabilità medica. Rafforzamento garanzie difensive. Il punto della Corte Costituzionale.

Il medico, imputato in un procedimento penale, può richiedere la citazione della compagnia assicurativa quale responsabile civile. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 170 del 25 novembre 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del Codice di procedura penale.

Invece, prima del summenzionato intervento, il medico imputato per responsabilità professionale si trovava in posizione di sfavore rispetto al collega convenuto in sede civile. Difatti, mentre nel processo civile il medico poteva chiamare in garanzia la propria assicurazione ex artt. 1917 del Codice civile e 106 del Codice di procedura civile, nel processo penale doveva attendere l’esito del processo e, in caso di condanna, pagare di tasca propria per poi avviare un separato giudizio civile contro l’assicuratore.

La questione si inserisce nella disciplina della Legge, Gelli-Bianco, dell’8 marzo 2017, n. 24, che ha introdotto:

1)-l’obbligo assicurativo: le strutture sanitarie devono assicurarsi per i danni del personale medico (art. 10), configurato come “assicurazione per conto altrui” dove la struttura è contraente e il medico assicurato. I medici liberi professionisti devono autonomamente assicurarsi.

2)-l’azione diretta del danneggiato: l’art. 12 consente al paziente di agire direttamente contro l’assicuratore, operativa dal 16 marzo 2024 con il decreto ministeriale n. 232/2023.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto che la responsabilità sanitaria è analoga ad altre ipotesi di assicurazione obbligatoria, per le quali aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p., in particolare:

– l’assicurazione automobilistica (sentenza n. 112/1998);

– l’assicurazione venatoria (sentenza n. 159/2022).

Come chiarito dalla sentenza n. 159/2022, “il solo elemento realmente indispensabile affinché l’assicuratore del danneggiante possa essere qualificato come responsabile civile è la previsione normativa dell’azione diretta del danneggiato”.

La Consulta ha identificato una funzione plurima del rapporto assicurativo sanitario che tutela sia il danneggiato (garantendogli il risarcimento), sia il medico (attraverso la manleva).

Una delle finalità della legge n. 24/2017 è “garantire un più sereno esercizio dell’attività del personale medico”, obiettivo che rischierebbe di rimanere frustrato se il medico potesse far valere il diritto alla manleva solo dopo la condanna.

Quali sono gli effetti pratico della sentenza del giudice delle leggi?

La sentenza produce i seguenti effetti:

– economia processuale: si evita la frammentazione dei giudizi accertando responsabilità penale, civile e obbligo di garanzia in un unico contesto;

– tutela dell’imputato: il medico può attivare subito la copertura assicurativa; in caso di condanna, il giudice può ordinare direttamente all’assicuratore di pagare;

– coerenza del sistema: viene sanata una disarmonia ordinamentale, garantendo che i diritti di difesa non siano compressi dalla scelta della sede processuale.

La decisione completa un percorso che ha progressivamente esteso la facoltà dell’imputato di citare l’assicuratore nelle ipotesi di assicurazione obbligatoria con azione diretta, rafforzando le tutele per i professionisti sanitari, rendendo più equo ed efficiente l’accertamento delle responsabilità in ambito medico e tutelando sin da subito il danneggiato.

Lo Studio Legale De Gaetano offre consulenza in tale contesto, avendo affrontato casi specifici di responsabilità civile in ambito sanitario sia lato medico che danneggiato.