La sentenza in epigrafe applica in concreto i criteri ermeneutici forniti recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 12310 del 15 giugno 2015, in tema di emendatio libelli e mutatio libelli ed in specie sulla relativa distinzione esistente tra i due istituti processual-civilistici in esame con riferimento al c.d. divieto di nova nel giudizio di primo grado.
Sul punto, preliminarmente si osserva che da sempre si registra una vexata quaestio in dottrina e giurisprudenza relativamente al significato da attribuirsi a tale espressione, nonché in riferimento al limite oltre il quale la domanda formulata nei termini ex art. 183, commi 5 e 6 cod. proc. civ., e diversa rispetto a quella proposta nell’atto introduttivo, potesse considerarsi ammissibile in quanto precisazione e/o modificazione di quella originaria – emendatio libelli – oppure inammissibile, in quanto totalmente diversa e nuova – mutatio libelli.
Il Giudice di prime cure evidenzia, all’uopo, come gli ermellini nella sentenza testè citata ( Cfr. S.U. 12310/2015 ) si siano allineati al filone interpretativo dominante in giurisprudenza, precisando che “la modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 cod. proc. civ., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo ( petitum e causa petendi ) ”.
Tuttavia, il Tribunale rileva che è lo stesso Supremo Consesso a riscontrare come tale facoltà di modifica continui ad incontrare degli ostacoli in quanto“ oltre a rimanere ovviamente immutato rispetto alla domanda originaria l’elemento identificativo soggettivo delle persone, la domanda modificata deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo o comunque essere a questa collegata, regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo, ma soprattutto se si considera in particolare che, come sopra evidenziato, la domanda modificata si presenta certamente connessa a quella originaria quanto meno per alternatività, rappresentando quella che, a parere dell’attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite”.
Difatti, il Giudice monocratico, richiamando la pronuncia di legittimità in oggetto, ha sollevato il problema di definire quali siano i termini di suddetto collegamento fra la domanda modificata e la vicenda sostanziale posta a fondamento della domanda originaria.
A tal proposito, il Tribunale di Avezzano ha sottolineato che la Suprema Corte rintraccia i caratteri di suddetto “collegamento” attraverso: in primis la nozione fornita dal legislatore di “connessione” fra domanda modificata e vicenda sostanziale posta a fondamento della domanda originaria; in secundis il concetto definitorio di connessione per alternatività fra la domanda originaria e quella modificata.
In specie, relativamente al primo requisito ut supra richiamato, la circostanza espressa nella sentenza citata delle Sezioni Unite, cioè di più diritti connessi ad una stessa vicenda sostanziale, ricorda il dictum normativo di cui all’art. 33 cod. proc. civ. ed nello specifico l’istituto iuris della connessione per titolo.
All’uopo, la sentenza in esame rammenta come la dottrina ha pacificamente sostenuto che la connessione per titolo ricorre quando le cause hanno in comune la causa petendi ed, inoltre, ha rilevato come l’identità della ridetta causa petendi possa essere totale o parziale, sebbene sia astruso percepire la totale identità dell’intero plesso dei fatti costitutivi di ciascun autonomo diritto.
Difatti, in guisa di quanto compiutamente osservato, appare sufficiente che le domande connesse per titolo abbiano in comune l’accadimento storico, il quale confluisce a completare la fattispecie costitutiva di ciascun autonomo diritto.
Alla luce delle deduzioni giuridiche sviluppate, si può affermare che il collegamento alla medesima vicenda sostanziale della domanda modificata, si assorbe nell’avere quest’ultima, la domanda modificata, nonché la domanda originaria una fattispecie costitutiva composta da un “ anima ” di fatti storici in parte comuni.
Ergo in sede di formulazione di memorie da rendersi ex art.183, sesto comma, n.1, cod. proc. civ., alla parte è data la facoltà di introdurre delle allegazioni nuove e diverse da quelle originarie, modificando così la fattispecie costitutiva e, quindi, la causa petendi invocata, purché il nucleo fattuale resti lo stesso.
Relativamente al secondo elemento, il Tribunale rileva che esso è individuato nel tipo di nesso eziologico intercorrente tra la domanda modificata e quella originaria, dovendosi trattare di connessione per alternatività secondo le linee esegetiche sviluppate dalla Suprema Corte di Cassazione.
In ordine al concetto di connessione per alternatività la dottrina tradizionale la annovera come figura di connessione per incompatibilità, dalla quale si differenzia in quanto composta da una relazione di incompatibilità fra la situazione sostanziale oggetto del giudizio originario e quella facente capo al terzo intervenuto o chiamato in giudizio.
Alla luce delle argomentazioni logico-giuridiche esaminate ripercorrendo a stralcio i tratti più salienti del quadro motivazionale formulato dalla nota sentenza – in questa sede più volte menzionata delle Sezioni Unite -, il Giudice a quo, nel caso di specie sottoposto alla sua attenzione, rileva che la domanda modificata può ritenersi ammissibile nella duplice circostanza, ossia: e quando la propria fattispecie costitutiva contenga un nucleo fattuale comune a quello della domanda originaria, e allorquando i diritti fatti valere con le due domande siano in rapporto di reciproca esclusione.