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Il Giudice di Pace di Pisticci, con sentenza emessa il 18/7/2017 accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente nei confronti della Prefettura di Matera, avverso un verbale elevato dalla Polizia Stradale di Matera per violazione dell’art. 142 comma 9, c.d.s.. Più precisamente, gli agenti accertatori avevano elevato l’infrazione testè citata nei confronti del ricorrente tramite lo strumento in dotazione, denominato Telelaser Micro Digicam, allorquando si trovava alla guida del proprio mezzo sulla SS 106 Jonica, nella direzione Taranto-Reggio Calabria, nel comune di Bernalda. Una volta fermato il mezzo, veniva elevato il verbale, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria di € 532,00, decurtazione di punti 6 dalla patente di guida nonché della pena accessoria della sospensione e ritiro della patente. A seguito di un’articolata opposizione ex L. 689/81, il Giudice onorario accoglieva il ricorso annullando il verbale impugnato e condannando la Prefettura al pagamento delle spese di lite. A sostegno delle proprie motivazioni, il giudicante poneva sia la costituzione tardiva della Prefettura, avvenuta soltanto un giorno prima dell’udienza, ed, inoltre, la circostanza che parte resistente non aveva dimostrato (nonostante su di questa incombesse l’onere probatorio, in virtù di quanto statuito dal consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte) che l’apparecchio utilizzato fosse stato tarato e sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità (ex Corte Cost. 113/2015 e Circ. Min. Interno n. 300/A/4745/15, n. 113 del 18/6/2015).