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Amministratore società di capitali – rinuncia – mancata iscrizione registro imprese – effetti

Amministratore società di capitali – rinuncia – mancata iscrizione registro imprese – effetti

L’amministratore di una S.p.A. si rivolgeva allo Studio Legale De Gaetano richiedendo che venisse estromessa dalla compagine societaria in quanto la stessa era inattiva ed inoperante; inoltre, il collegio sindacale era completamente negligente, non avendo mai intrapreso alcuna azione di responsabilità, ai sensi dell’art. 2409 c.c., dovuta all’omessa predisposizione e presentazione dei bilanci. In sostanza la predetta società viveva una fase di vero e proprio “stallo” da diversi anni e l’amministratore, peraltro, dimissionario, non voleva correre il rischio di eventuali azioni. Rilevata la complessità della quaestio juris, l’avv. De Gaetano riteneva opportuno che dovesse intervenire un provvedimento giudiziario in tal senso. In effetti, ritenendo che la vertenza rientrasse nel campo di applicazione del D.lgs. 5/2003, incardinava un giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro – Sezione specializzata in materia di impresa -, richiedendo la nomina di un liquidatore giudiziale e lo scioglimento della società, essendo a stessa impossibilitata a funzionare, e che l’amministratore dimissionario venisse estromesso da qualsivoglia responsabilità, facendo presente che la rinuncia, ratificata in sede assembleare, non era stata iscritta nel registro delle imprese. Nel corso del processo veniva nominato un curatore speciale, il quale richiedeva che venisse nominato un amministratore giudiziario ai fini della liquidazione societaria, previa estensione del contraddittorio sia nei confronti del sindaco che dell’amministratore di fatto. All’udienza di comparizione si costituivano tutti i soci col ministero dei rispettivi procuratori. Ebbene, il Tribunale adito – nel dichiarare il ricorso inammissibile, per mancanza di legittimazione attiva dell’amministratore, essendo egli cessato dalle proprie funzioni per rinuncia – dava continuità alla giurisprudenza di legittimità sia civile (cfr. Cass. 13221/2021) che penale (cfr. Cass. 13319/2023), confermando che: “L’omessa iscrizione della cessazione della carica di amministratore di società di capitale nel registro delle imprese ha soltanto efficacia dichiarativa nei confronti dei terzi con riferimento alla opponibilità di tale cambiamento dell’organizzazione societaria“. Proseguiva il medesimo Tribunale nel provvedimento emesso a fine luglio 2025, affermando: “Di talchè, la rinunzia alla carica di amministratore ha, ai sensi dell’art. 2385 c.c., effetto immediato, e la nomina assembleare del nuovo amministratore è un atto negoziale proprio dei soci e la sua natura giuridica può essere ricondotta ad una proposta contrattuale, con l’ovvia conseguenza che l’accettazione della nomina da parte del soggetto individuato non è elemento necessario ai fini della validità della delibera. Tutt’al più l’amministratore nominato, non accettando la nomina assembleare, può impedire la conclusione del contratto, ma ciò non priva la manifestazione di volontà dell’assemblea sociale versata nel relativo verbale della sua efficacia” (cfr. Trib. Milano Sez. Impresa n. 6236 del 20 luglio 2023). Infine, compensava integralmente le spese del giudizio, stante la complessità della vicenda.

Or dunque, è doveroso evidenziare come nella presente vicenda, anche se il ricorso è stato dichiarato inammissibile, ha comunque esaudito ampiamente le legittime aspettative dell’amministratore ricorrente, poichè il Tribunale catanzarese ha confermato che la rinunzia dell’incarico ha effetto immediato ed efficacia costitutiva, a prescindere dall’iscrizione dell’evento nel registro delle imprese che ha, invece, efficacia dichiarativa, non avendo l’amministratore rinunciante, in questo caso, alcuna legittimazione attiva.