Tel/Fax : +39 0983 887888
Mobbing: ne è responsabile il datore di lavoro che attua forme di prevaricazione o di persecuzione psicologiche. (Cassazione Sezione Lavoro n. 16335 del 3 luglio 2017).
Per “mobbing” si intende la condotta, sistematica e protratta nel tempo, del datore di lavoro (o superiore gerarchico), che questi assume nei confronti del lavoratore sul luogo di lavoro, e che si traduce in sistematici e reiterati comportamenti ostili che portano a forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui ne può derivare la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.
Sono rilevanti, pertanto, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro:
a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o leciti se considerati singolarmente, posti in essere in maniera sistematica e prolungata contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio