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Confisca non definitiva: non si può cacciare il locatorio se è in regola con le spese.
La Corte di cassazione – Sezione I penale – ha stabilito con la Sentenza n. 26603 dell’11 giugno 2018 che nel caso in cui sull’immobile non sussista un provvedimento definitivo di confisca, con il conseguente passaggio del bene allo Stato della proprietà dell’immobile attualmente in sequestro, anche al soggetto che vanti un diritto reale di godimento (come la locazione), pur non essendo proprietario dell’immobile, gli debba essere garantita la continuità a poter godere del bene.
Nel caso specifico La Corte, in particolare, ha chiarito che sul beneficiario vi è esclusivamente l’onere di adempiere le spese condominiali, per non lasciare incerte situazioni al momento in cui il bene tornerà nella disposizione dell’amministrazione.
Quindi quando il sequestro di prevenzione ha per oggetto un bene immobile, il potere di sgombero, cioè di allontanarne coattivamente gli occupanti con la forza pubblica, può essere esercitato nella fase di esecuzione del provvedimento impositivo del vincolo. E così estendere tale potere a soggetti e a casi diversi da quelli tassativamente previsti, rappresenterebbe un’indebita estensione in malam partem di una disposizione invasiva della sfera di libertà dei singoli.
Pertanto, secondo la Cassazione, l’adottare provvedimenti di sgombero da parte del giudice delegato non trova una valida giustificazione. Infatti, se è vero che tra i compiti del giudice delegato vi sia quello di provvedere alla custodia, conservazione e amministrazione dei beni sequestrati, non è previsto dal vigente sistema normativo anche che il suo potere si estenda sino al punto di ordinare l’allontanamento coattivo dell’immobile di cui si discute, posto che l’unica procedura ammessa dalla legge per ottenere l’adempimento dell’obbligazione di pagamento delle spese e oneri immobiliari, consiste nell’ordinaria azione giudiziaria da instaurarsi dinanzi al giudice competente. Grazie alla disciplina dettata dalla recente legge 161/2017 di modifica dell’articolo 40 del Dlgs 159/2011, “il tribunale, e non quindi il giudice delegato con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell’esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l’indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all’unità immobiliare”.