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Contratto di vendita beni mobili – Azione del venditore creditore per il recupero del proprio credito – competenza territoriale.

Contratto di vendita beni mobili – Azione del venditore creditore per il recupero del proprio credito – competenza territoriale.

Quale è il foro competente nel caso di recupero di un credito vantato dal venditore nei confronti del compratore?

In punto di competenza territoriale, si osserva che, se è vero che la disciplina generale contenuta nell’art. 19 c.p.c. riguarda la determinazione della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto l’adempimento di obbligazioni pecuniarie,  individuandola nel foro naturale della sede legale del convenuto, e nell’art. 20 c.p.c., che prevede, in via alternativa e concorrente, il foro del luogo in cui l’obbligazione è sorta, è, altresì, vero che, nel caso di obbligazione scaturente da contratto di compravendita, trova applicazione la disposizione speciale di cui all’art. 1498, comma 3, c.c., in base alla quale, in mancanza di diversa pattuizione e fuori dall’ipotesi di pagamento contestuale alla consegna, il prezzo deve essere corrisposto presso il domicilio del venditore (rectius: creditore), e, dunque, il foro dell’adempimento coincide con quello del creditore.

La giurisprudenza di legittimità è granitica nell’affermare che, in caso di inadempimento del compratore e di azione giudiziale promossa dal venditore, la competenza territoriale si radica nel luogo di domicilio di quest’ultimo (cfr. Cass. n. 18544/2023, n. 1716/2022, 19894/2020 e 2361/2007), prevalendo sia sul foro generale del convenuto di cui all’art. 19 c.p.c. sia sulle regole ordinarie dell’art. 1182 c.c., la cui disciplina sulla “portabilità” delle obbligazioni pecuniarie resta assorbita dalla specialità del tipo contrattuale (cfr. in tal senso Tribunale di Firenze, sent. 2/9/2025, n. 2833).

Nella fattispecie, sia dalla documentazione allegata in sede di monitorio che da quella allegata al presente atto, si evinceva che il contratto di compravendita si era perfezionato mediante scambio di e-mail tra le parti, secondo la disciplina generale degli artt. 1326 e 1335 c.c. e, più precisamente, dal tenore di esse emergeva la determinazione degli elementi essenziali dell’accordo negoziale, quali la descrizione della merce, qualità e prezzi, nonché l’impegno di parte resistente a “farsi carico della vendita al miglior realizzo possibile”.

Da tanto ne derivava che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale adito, che aveva ritenuto, prima facie, applicabile l’art. 1182 c.c. e la pronuncia della Cass. a S.U. n. 17989/2016, quest’ultimi erano da considerarsi regole residuali riferibili alle obbligazioni pecuniarie in genere e non alle obbligazioni di prezzo derivanti da contratto di compravendita, per le quali è previsto un criterio di collegamento speciale ed inderogabile, salvo patto espresso contrario, insussistente, quest’ultimo, nel caso in esame.

Pertanto, il Tribunale adito, melius re perpensa, aderiva alle argomentazioni del procuratore di parte creditrice ed emetteva il decreto ingiuntivo.