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Con l’ordinanza n. 7374 del 27/3/2026 la Suprema Corte di Cassazione tende la mano all’amministrazione comunale, confermando un verbale comminato ad un’automobilista per eccesso di velocità elevato tramite Autovelox, in quanto l’Ente era riuscita a dimostrare che esso era dotato del prescritto certificato di funzionalità e taratura.
Su tale punto, la Corte ha più volte affermato che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di rilevazione a distanza, com’è avvenuto nella fattispecie, il giudice di merito sia tenuto ad accertare se lo stesso sia stato, o meno, sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura necessarie ad assicurarne il corretto funzionamento e, quindi l’affidabilità delle rilevazioni con esso eseguite (cfr. Cass. sent. 9645/2016; Cass., Ord. n. 533/2016; Cass., Ord. 35830/2021; Cass. Ord. 8694/2022).
L’Ordinanza in commento afferma che: “In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14597 del 26/05/2021, Rv. 661511; conf. Cass., sent. 10463/2020). Analogo criterio vale per qualsiasi ipotesi di accertamento di infrazioni al codice della strada eseguito mediante il ricorso ad apparati di rilevamento a distanza, poiché in presenza di contestazione sull’idoneità dell’apparato l’Amministrazione deve offrire la relativa prova positiva, mediante la produzione di apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo peraltro ricorrere
a mezzi alternativi di attestazione o dimostrazione del corretto funzionamento dei detti apparati.
Pertanto, conclude il massimo consesso affermando che: “In tema di sanzioni amministrative per violazione dei limiti di velocità accertate mediante dispositivi elettronici (autovelox o analoghi strumenti di rilevazione a distanza), tutte le apparecchiature devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura; in caso di specifica contestazione da parte del sanzionato sull’affidabilità dello strumento, grava sull’Amministrazione l’onere di fornire la prova positiva sia dell’iniziale omologazione/approvazione, sia dell’avvenuta taratura periodica, mediante produzione delle relative certificazioni, non essendo ammissibili mezzi alternativi di dimostrazione del corretto funzionamento”.
Alla luce delle conclusioni assunte nella predetta Ordinanza, preme evidenziare come la Corte non abbia affrontato, invece, la questione dell’omologazione dell’apparecchiatura; invero, non ha stabilito se essa debba equipararsi alla taratura e se entrambe debbano coesistere o meno. Ma il dato che sicuramente emerge è rappresentato da una vera e propria inversione di rotta a favore degli Enti che ricorrono sovente all’uso di tale strumento più per fare cassa che per motivi di sicurezza.