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Con la recente ordinanza, la n. 174 del 9 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici della Corte d’Appello avevano ridotto, su richiesta del coniuge obbligato, l’importo dell’ assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, in relazione al fatto che il costo della vita nella nuova città di residenza dell’obbligato (Roma) fosse più alto, e considerando, inoltre, i costi sostenuti per la cura e assistenza alle sue condizioni di salute, oltre alla relativa disponibilità reddituale mensile derivante anche dal mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente.
L’ex moglie aveva proposto ricorso in quanto lamentava che la Corte d’Appello aveva posto a base della decisione circostanze nuove e non la situazione cristallizzatasi alla decisione di primo grado.
Ma, nel confermare la decisione della Corte d’Appello, i giudici della Sesta Sezione Civile hanno ricordato come nei procedimenti di separazione e divorzio, gli elementi di fatto che possono incidere sull’attribuzione e determinazione degli obblighi economici, ove verificatisi in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, poichè governato dalla rebus sic stantibus.
Così, se l’ex coniuge si trasferisce da una città del Sud in una città del Nord per lavoro, ad esempio, l’ assegno divorzile da corrispondere andrà ricalcolato poiché il costo della vita al Nord è superiore rispetto al Sud e quindi viene meno la capacità contributiva.
Ciò vale anche in senso inverso, vale a dire quando l’ex coniuge va a vivere in una città meno cara. In tal caso, l’assegno da corrispondere, potrà aumentare anziché diminuire proprio perché il costo della vita sarà minore e quindi aumenta la capacità di mantenimento verso la parte più debole.