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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31479 del 3 dicembre 2019 ha stabilito che risulta invalida la notificazione atti tributari eseguita dall’Agenzia delle Entrate in un comune diverso rispetto a quello del domicilio fiscale del contribuente, presso l’indirizzo indicato da Poste italiane e individuato mediante il servizio “seguimi”, ritenendo tale servizio inidoneo ad assumere rilevanza giuridica al fine della validità della notificazione e che la comunicazione di un indirizzo non può essere considerata elezione di domicilio ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973.
Nel caso in questione, il ricorrente era ricorso in cassazione lamentando che non gli erano stati notificati gli avvisi di accertamento di una cartella di pagamento contenente sanzioni in materia di Iva.
La CTR aveva ritenuto, invece, che le notifiche degli atti fossero state effettuate a seguito della consegna alle Poste delle raccomandate indirizzate al domicilio fiscale del destinatario. Tali plichi erano stati restituiti dalle Poste con dicitura “Seguimi” ed inoltrati, poi, al nuovo indirizzo comunicato dal contribuente.
A differenza dei giudici di merito che hanno ritenuto correttamente perfezionate le notifiche, per i giudici della Cassazione la notificazione degli avvisi di accertamento era stata compiuta in violazione dell’articolo 60 sopra citato.