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Guida in stato di ebbrezza. Nuova patente dopo tre anni dalla sentenza.

Guida in stato di ebbrezza. Nuova patente dopo tre anni dalla sentenza.

La Cassazione ha fornito delle valide precisazioni inerenti al tema di revoca della patente di guida, con riferimento particolare ai casi di violazioni dovute a guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, poichè, una nuova patente, non è conseguibile prima di tre anni dalla data di accertamento del reato.

In particolare, con la sentenza n. 13508 del 20 maggio 2019 la Corte di Cassazione ha chiarito da quando decorrono i tre anni, necessari per il conseguimento di una nuova patente. Richiamando il testo della disposizione di riferimento (articolo 219, comma 3 ter, del Codice della strada) ha, infatti, precisato come la revoca in oggetto costituisca una sanzione amministrativa accessoria a una sanzione penale, comminata dal Giudice penale, e concretamente applicata dall’autorità amministrativa, entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabili.
Poichè il provvedimento di “revoca” viene ad esistere non prima che sia pronunciato dal Giudice penale, di conseguenza, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa potrà iniziare solo dopo che la sentenza penale sia passata in giudicato.
Infatti, per la Seconda Sezione Civile, la revoca della patente è un atto ad efficacia istantanea, adottabile dall’autorità amministrativa solo una volta che la sentenza penale di condanna sia passata in giudicato.