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Revoca della patente: è illegittima se il velocipede non ha motore autonomo dalla pedalata.

Revoca della patente: è illegittima se il velocipede non ha motore autonomo dalla pedalata.

In seguito ad un incidente stradale provocato in quanto alla guida, sotto effetto di alcol, di bicicletta con pedalata assistita, veniva condannato dal Tribunale di Massa, ai sensi dell’art 444 cod. proc. Pen, il conducente del velocipede cui, lo stesso Tribunale revocava la patente.
Avverso tale sentenza, però, veniva proposto ricorso per cassazione dal difensore dell’imputato che lamentava l’errata applicazione del regolamento Europeo n. 168/2013 nonchè violazione di legge per la revoca della patente di guida.
Alla base della sentenza vi era un errore di interpretazione da parte del giudice di merito del Regolamento Ue n. 168/2013, in base al quale i veicoli dotati di motore elettrico azionabile da un acceleratore devono essere muniti di certificato di circolazione e il conducente deve avere il patentino. Ma lo stesso regolamento fa una distinzione fra i “cicli a propulsione” e i “cicli a pedali a pedalata assistita”, non solo in base alla potenza nominale del motore, ma per il fatto che nei “cicli a propulsione” il mezzo è in grado di avanzare senza l’aiuto del ciclista, mentre nei cicli a pedali a pedalata assistita il mezzo si muove soltanto se il ciclista spinge sui pedali, sebbene aiutato da un motore elettrico.
Poichè il regolamento Europeo 168/2013 trova applicazione solo nei confronti dei “cicli a propulsione”, che sono equiparati ai ciclomotori, e considertato che il giudice di primo grado aveva revocato la patente di guida senza aver accertato che il prevenuto aveva commesso il reato, alla guida di un velocipede a pedali a pedalata assistita, i giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso formulato dalla difesa e, con la Sentenza n. 22228 del 22 maggio 2019 la decisione impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Massa per nuova valutazione sul punto.