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Il proprietario di un veicolo deve sapere l’identità delle persone a cui affida l’auto.

Il proprietario di un veicolo deve sapere l’identità delle persone a cui affida l’auto.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 29593, depositata l’11 dicembre 2017 ha stabilito che Il proprietario di un veicolo è sempre tenuto a conoscere l’identità del soggetto a cui affida la conduzione del proprio mezzo ed a comunicare i dati all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta in quanto è responsabile della circolazione del proprio veicolo nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o dei terzi; in caso di inosservanza a tale obbligo, diviene legittima la contestazione della violazione di cui all’art. 126 bis, comma 2, del codice della strada.

Nel caso in questione al proprietario di un’automobile veniva contestata la violazione all’art. 126 bis, comma 2, del cds, poichè a seguito di notifica di un verbale per violazione dell’art. 142, comma 8, del suddetto codice, con cui gli veniva intimato di comunicare entro 60 giorni i dati personali e quelli del conducente, nessuna comunicazione veniva effettuata.
Al proprietario dell’automobile che aveva proposto opposizione alla sanzione prevista dall’art. 126 sostenendo l’illegittimità per aver adempiuto alla richiesta dell’autorità con invio a mezzo raccomandata a.r., veniva rigettata l’impugnazione poichè, secondo il Giudice, nella comunicazione inviata, non era identificabile l’autore della violazione contestata, poichè il proprietario del veicolo aveva dichiarato che “non è stato in grado di risalire all’effettivo conducente al momento della presunta infrazione”.
Anche in Cassazione al proprietario del veicolo che, facendosi carico della presunta infrazione, sosteneva di aver  comunicato i propri dati e gli estremi della propria patente, veniva rigettato il ricorso poichè secondo la nuova versione di tale seconda comunicazione, si è reso inosservante dell’obbligo di conoscere e fornire l’identità della persona cui venne affidata l’auto, inosservanza sanzionabile, come previsto, dall’art. 126 bis, comma 2.