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Già in diverse circostanze si è parlato di multe effettuate tramite autovelox e ritenute illegittime, come nel caso in cui l’autovelox non risulti essere posizionato nel senso di marcia autorizzato, o, ancora, posizionato in maniera poco visibile, poichè tra 2 alberi.
Oltre a questi casi, trattati e sentenziati dalla Cassazione, ne vediamo ora uno nuovo che ha visto protagonista un automobilista cui è stata contestata, a mezzo autovelox, nel Comune di Scanzano, la violazione di eccesso di velocità. Il conducente, però, difeso dallo Studio Legale De Gaetano di Corigliano-Rossano, si era opposto al verbale comminatogli chiedendo, al Giudice di pace di Pisticci, l’annullamento dello stesso per i seguenti motivi:
Così, l’Ufficio Giudicante, dopo aver attentamente esaminato e verificato tutta la documentazione fornita dal ricorrente, nonchè tenuto conto di frequenti installazioni di postazioni autovelox poco regolari – forse più per il bene delle casse di qualche ente che non per quello degli automobilisti – ha disposto l’annullamento del verbale del Comune di Scanzano, e compensato le spese tra le parti, poichè viziato da una serie di anomalie di motivazione e di legittimità, riscontrabili oltre che nei motivi pure espressi, nelle documentazioni in fascicolo, che si individuano e commentano in appresso.
Poichè “il <<procedimento>> si rivela articolato e non istantaneo o in tempo reale, o si dovrebbe istituire un responsabile di procedimento (v. L.241-90), con avviso al controinteressato, o quantomeno dare atto in un verbale ripartito in FASI, di tutte le operazioni, in dettaglio. Non appare, in verbale, se i verbalizzanti (CONTRADDITTORIETA’ tra le sottoscrizioni) si affidino alla propria memoria o ad altro per redigere l’atto successivo. I compiti e le figure del responsabile del procedimento sono stati ulteriormente tipizzati dalla L. 15/2005, che è intervenuta sulla 241/90.
L’atto prende le mosse anomalo sin dalla notifica. Non è chiaro infatti a chi s’intenda notificare, stante l’assoluta carenza di dati nella parte prestampata a ciò destinata dell’esemplare rimesso. Neanche negli atti prodotti vi è inserzione di dati nella parte c.d. “relata”.
L’atto amministrativo deve essere completo sin dall’avvio alla notifica in tutti i suoi essentialia e non già integrato con le evenienze successive.
Vi è, poi, da dire che dal verbale, a fronte di un comportamento già imposto all’automobilista lungo il tratto stradale interessato, non risulta il perfezionamento della fattispecie complessa costituita dal provvedimento impositivo dell’obbligo (divieto) e dalla pubblicizzazione dei medesimi doveri attraverso la forma prevista dalla legge, sotto il metodo della presegnalazione (cfr. anche DM Trasporti-Interno 15.8.2007).