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Assegno circolare: i termini per le prescrizioni dei diritti.

Assegno circolare: i termini per le prescrizioni dei diritti.

La Corte di cassazione con la Sentenza n. 5889 del 12 marzo 2018 si è pronunciata in materia di assegni circolari, escludendo, anzitutto, che all’assegno circolare sia applicabile, analogicamente, il termine di otto giorni previsto per l’incasso dell’assegno bancario.
Ha, inoltre, ricordato che l’azione del beneficiario dell’assegno, contro la banca emittente, si prescrive nel termine di tre anni dall’emissione. Da questo momento in poi, decorre il termine di prescrizione decennale entro cui può essere chiesta la restituzione dell’importo, da chi ne ha richiesto l’emissione.

Nel caso in questione, una donna aveva chiesto alla propria Banca l’emissione di un assegno circolare, dell’importo di 100 milioni di lire con addebito sul conto corrente, a favore della figlia che non aveva provveduto ad incassare e che, diversi anni dopo, ne denunciava lo smarrimento.
Nel frattempo, l’istituto bancario aveva trasferito la somma dell’assegno al Fondo depositi “dormienti”,  da qui il ricorso della signora dinanzi all’organo giudiziario per veder condannare la società che gestiva il detto Fondo a rifonderle la somma in questione. Ma i giudici di secondo grado, ne affermavano l’intervenuta prescrizione. La Suprema Corte, invece, con la sentenza 5889 del 12 marzo 2018 ha dato ragione alla ricorrente.
In primo luogo, gli Ermellini hanno escluso l’applicazione analogica all’assegno circolare del termine di otto giorni per l’incasso.
In merito al Fondo per indennizzare le vittime di frodi finanziarie, alimentato da conti e rapporti “dormienti”, la Cassazione ha voluto sottolineare che gli assegni circolari non riscossi nei termini di prescrizione del relativo diritto, vengono versati al Fondo entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui il termine di prescrizione scade.
Resta, tuttavia, impregiudicato il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo.
Difatti, trascorso il termine triennale per l’azione cartolare del beneficiario, quest’ultimo non può più ottenere il pagamento dell’assegno, ma, a quel punto, è il richiedente l’assegno che potrà ripetere la provvista.
E’ dall’inizio di questo triennio che decorre la prescrizione del diritto per quest’ultimo soggetto.
Nel caso in questione, la prescrizione dell’azione da parte della figlia (beneficiaria) nei confronti dell’emittente si era verificata nel 2004 mentre quella della ricorrente si era realizzata solo posteriormente all’inizio della causa, per cui il ricorso di quest’ultima veniva accolto.