Tel/Fax : +39 0983 887888

Concorso di colpa se il pedone non attraversa sulle strisce.

Concorso di colpa se il pedone non attraversa sulle strisce.

Concorso di colpa: il pedone che viene investito può averne la colpa.

Secondo l’ordinanza della Cassazione n. 2241 del 28 gennaio 2019, il comportamento del pedone che attraversi la strada fuori dalle strisce concorre nella responsabilità del sinistro.
Nel caso in questione, dopo che la Corte d’Appello aveva stabilito la concorrente responsabilità nella misura rispettivamente del 60% per la defunta, e del 40% a carico del conducente della vettura che aveva investito la signora, i congiunti della vittima ricorsero in Cassazione lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 1° co. e 1227, 1° co., c.c., in relazione agli artt. 190 e 191 codice della strada, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. .
Per costoro, infatti, la Corte d’Appello non avrebbe correttamente valutato la condotta di guida del conducente che al momento dell’incidente si trovava in prossimità di un attraversamento pedonale per la presenza di una chiesa.

La Suprema Corte, però rigettando il ricorso, osservava che essendo il conducente del veicolo onerato da presunzione di colpa, ove il giudice si trovi a dover valutare/quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra conducente e pedone investito deve: contrappesare la colpa del conducente, accertare le colpe del pedone e, in seguito a queste, ridurre la percentuale di colpa presunta a carico del conducente.
Nel caso in esame, avendo il pedone attraversato al di fuori delle strisce pedonali, viene ritenuto responsabile poichè su di lui gravava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli.