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Decreto semplificazioni, quali novità per esecuzione forzata e pignoramento.

Decreto semplificazioni, quali novità per esecuzione forzata e pignoramento.

Decreto semplificazioni, le novità introdotte per esecuzione forzata e pignoramento.

Con il Decreto-legge n. 135/2018 sono state introdotte importanti novità atte a tutelare i creditori della Pubblica Amministrazione, ma che sono, allo stesso tempo, debitori e quindi in una debole situazione economica. Infatti, l’art. 4 del predetto decreto legge, cosiddetto “decreto Semplificazioni”, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, ha introdotto alcune modifiche al Codice di procedura civile che regolano la disciplina del pignoramento e dell’esecuzione forzata.
Più precisamente, tali modifiche riguardano:

–  l’articolo 495 del codice di procedura civile che disciplina la conversione del pignoramento con cui si prevede per il debitore la facoltà, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, di chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. A tal proposito e a pena di inammissibilità, il debitore deve depositare in cancelleria, una somma non inferiore ad un sesto (rispetto all’attuale un quinto) dell’importo dovuto al credito per cui è stato eseguito il pignoramento.
Inoltre, nei casi in cui oggetto del pignoramento sono beni immobili o cose mobili, il giudice può disporre, se vi sono giustificati motivi, che il debitore versi a rate la somma stabilita per la conversione, entro il termine massimo di 48 mesi, anzichè gli attuali 36.
Mentre, il tempo di ritardo nei versamenti oltre il quale le somme già versate andranno a formare parte dei beni pignorati, passa dagli attuali 15 giorni a 30 giorni.

–  l’articolo 560 del cpc che regola le modalità di custodia dell’immobile pignorato, prevedendo ora che, quando il debitore documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all’importo dei crediti vantati dai creditori, il giudice dell’esecuzione dispone il rilascio dell’immobile pignorato per una data compresa tra il 60° e 90° giorno successivo a quello della pronuncia del decreto.

– il primo comma dell’articolo 569 del codice di procedura civile il quale prevede ora che, non oltre 30 giorni prima dell’udienza, il creditore pignorante e i creditori intervenuti depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l’ammontare del credito residuo per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell’articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.

Le disposizioni introdotte dal decreto semplificazioni, non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.