Tel/Fax : +39 0983 887888

Esecuzioni immobiliari: buone prassi CSM e controlli della documentazione.

Esecuzioni immobiliari: buone prassi CSM e controlli della documentazione.

Nel paragrafo 7 delle buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari, proposte dalla VII commissione ed approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 11 ottobre 2017 viene indicato che un presupposto di fondamentale efficienza del processo esecutivo “va senz’altro rintracciato nella necessità di assicurare rapidità ed effettività al controllo, postulato dall’art. 567, comma 2, c.p.c. , sulla documentazione catastale e ipotecaria necessaria per poter dare avvio alla procedura.”

Il CSM evidenzia l’utilità di uno scrupoloso controllo, eseguito in tempi rapidi, che può far emergere criticità che potrebbero ritardare, o addirittura bloccare, il corso successivo del processo; tale controllo sarà finalizzato ad accertare che il deposito della documentazione sia avvenuto nel rispetto del termine di legge, che il bene faccia parte, o meno, di una comunione legale tra coniugi, etc..

A tal proposito, per rendere virtuoso il processo esecutivo, per valorizzare al massimo grado le risorse umane e materiali, si segnala la possibilità di ricorrere in via sistematica alla delega al perito e al custode, affinchè si occupino, in sinergia, del controllo della documentazione. A questi potrebbe anche essere richiesta la compilazione di un file riepilogativo che consenta una rapida ostensione di tutti i dati reperiti nel fascicolo e un sollecito da parte del magistrato all’udienza della consistenza e completezza della documentazione.

Così, se il compito del perito estimatore è stabilito dal legislatore nel controllo della documentazione di cui all’art. 567, secondo comma, c.p.c., è altresì chiaro al CSM che le competenze professionali dei soggetti incaricati (ingegneri, architetti o geometri) sono maggiormente inerenti ai risvolti dell’inventariazione, della classificazione e della descrizione estimativa, censuaria, planimetrica dei beni.
Ne consegue la necessità di utilizzare le complementari conoscenze professionali della figura del custode, che, come il CSM raccomanda, sia un soggetto formatosi anche sulle discipline giuridiche e, pertanto, che venga preferibilmente nominato attingendo agli albi degli iscritti agli ordini professionali dei Commercialisti, degli Avvocati o dei Notai, così come la maggioranza dei Tribunali già da tempo adotta come prassi.