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Giusto il licenziamento del lavoratore sorpreso in attività incompatibili con la sua malattia.

Giusto il licenziamento del lavoratore sorpreso in attività incompatibili con la sua malattia.

E’ legittimo il licenziamento del lavoratore che, durante la sua malattia, pratica attività incompatibili con la patologia che ha causato l’assenza sul lavoro. La sussistenza del fatto contestato e la sua idoneità a giustificare il licenziamento escludono, di per sé, il carattere ritorsivo o discriminatorio del recesso.

E’ proprio con questa motivazione che è stato confermato il licenziamento di un lavoratore, dal Tribunale di Busto Arsizio, poichè assente dal proprio posto di lavoro per una patologia al rachide cervicale ed al ginocchio, ma che è stato sorpreso da alcuni investigatori, incaricati dal datore di lavoro, a trasportare manualmente mobili durante un trasloco e a partecipare, inoltre, ad una gara cinofila in cui trascinava in corsa il proprio cane.

Il Tribunale ha dato rilievo, innanzitutto, alla circostanza che le condotte contestate erano documentate dal rapporto investigativo e ha ritenuto detta prova sufficiente a dimostrare la sussistenza degli addebiti nella fase sommaria del rito Fornero.
Ha valutato, poi, l’incompatibilità delle attività svolte dal ricorrente in rapporto alla lamentata patologia, uniformandosi all’orientamento della Cassazione, secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa o ludica da parte del dipendente assente per malattia giustifica il recesso per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, se sia idoneo a pregiudicare la guarigione o a ritardare il rientro in servizio del lavoratore o se possa far presumere la simulazione della malattia (cfr., da ultimo, Cass. 17 novembre 2017, n. 27333).

Quindi, dal fatto che un dipendente in malattia svolga un’attività non conciliabile con il suo stato di salute si può desumere l’inesistenza della malattia o la negligenza del lavoratore che mette a rischio il suo recupero psico-fisico. L’esercizio dell’attività, poi, potrebbe essere valutato come indizio di recupero della salute e, quindi, di idoneità del lavoratore a rientrare in servizio. In ciascuna di queste ipotesi, il licenziamento è giustificato per giusta causa.