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In tema di infortuni sul lavoro, ai fini dell’applicabilità dell’articolo 590 del Cp, è sufficiente che sussista un legame causale tra la violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro e l’evento dannoso. Tale legame ricorre tutte le volte in cui il fatto sia ricollegabile alla inosservanza della normativa antinfortunistica, secondo le regole dettate dagli articoli 40 e 41 del Cp in tema di causalità. Nel caso di specie, è stata accertata la responsabilità penale dell’amministratore unico di una Srl, per l’infortunio occorso a un dipendente, fratturatosi il piede in seguito a un incidente durante lo scarico della merce, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme per la prevenzione e sicurezza sul lavoro: in particolare, per non aver elaborato il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 del Dlgs 81/2008 e per aver disposto che lo scarico della merce fosse effettuato da lavoratore privo di adeguata formazione e informazione sulle misure di protezione. (Tribunale di Campobasso, sezione penale, sentenza 17 marzo 27 marzo 2017 n. 172 – Giudice D’onofrio)