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L’uso ripetuto di facebook può comportare, oltre a sanzioni disciplinari, sia nel settore pubblico che privato, addirittura, anche licenziamento se la connessione implica un calo nel rendimento e nella prestazione lavorativa complessiva. Legalmente non esiste un limite quantitativo che fa scattare la perdita del posto. Si può andare da da licenziamenti leciti irrogati per accessi ripetuti di oltre due ore al giorno, fino a collegamenti di mezz’ora al giorno, se monitorati per un lungo periodo. L’utilizzo dei social network è più insidioso. Le sanzioni, sul piano teorico, possono scattare anche se il profilo è inattivo, ma tenuto costantemente aperto sul pc aziendale. Il sistema di notifiche e l’avviso dei messaggi in arrivo possono distrarle ripetutamente il lavoratore, dando luogo a condotte sanzionabili. La Cassazione ha messo nero su bianco una vera e propria stretta per i dipendenti. L’azienda, infatti, secondo quanto stabilito dalla sentenza 782/2016, può licenziare il dipendente perditempo che, puntualmente, durante le ore di lavoro, va a dare una sbirciatina su Facebook. “Sottrarre tempo e strumenti, che devono essere rivolti a servire l’azienda, per scopi invece puramente personali, come chattare o guardare le foto postate dagli amici – si legge – viola il patto di fiducia che lega il dipendente. all’azienda. È pertanto legittimo il licenziamento nei casi più gravi, quando cioè le ore spese sul social network sono numerose, anche a seguito di richiami precedenti“. Il datore di lavoro, dopo aver sgridato il suo dipendente, può controllare la cronologia della navigazione su internet senza ledere in qualche modo la privacy del lavoratore. “È legittimo – si legge nella sentenza in commento – il licenziamento disciplinare per giusta causa a carico del dipendente che sta troppo tempo su Facebook. Tale condotta è particolarmente grave solo quando il datore di lavoro riesce a dimostrare che il tempo speso sul social network è stato elevato“. Sarà poi il giudice a dover giudicare il caso e se il tempo passato su Facebook è efettivamente troppo. Per i dipendenti pubblici il rischio è maggiore e può scattare anche l’indagine per peculato. Non importa che il lavoratore abbia con la sua condotta comportato un danno patrimoniale all’ente pubblico di appartenenza perché oggetto di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione, che può essere compromesso anche da un uso privato degli strumenti informatici a disposizione (Tra le tante, v. Cassazione penale sez. VI, 15 aprile 2008, n. 20326). Un dipendente pubblico, inoltre, può essere tenuto anche al risarcimento del danno per mancato svolgimento dell’attività lavorativa durante l’orario di lavoro. E’ successo a dirigenti costretti a versare all’erario migliaia di euro per le connessioni personali. Il raggiungimento delle obbligazioni di risultato non libera i dipendenti pubblici dall’obbligo giuridico di utilizzare il tempo residuo per fini istituzionali, soprattutto se ricoprono una posizione di vertice. Ma per i lavoratori sono in arrivo anche nuovi rischi. Nel mirino delle aziende finiscono sempre più i commenti pubblici scritti sulle bacheche dei social network. Segretarie che pubblicano le proprie di dimissioni su facebook, definendole doverose, dirigenti che mettono sulla piazza virtuale gli attriti aziendali, stagisti che pubblicano foto delle feste di ufficio, tutti a rischio contestazione e non solo. Sia nel settore privato sia nel pubblico si può arrivare anche a una condanna per diffamazione aggravata. Il diritto all’immagine aziendale viaggia su internet e sempre più spesso diventa un patrimonio da tutelare, anche nelle sedi giudiziarie.