Tel/Fax : +39 0983 887888

Privilegio fondiario e procedure concorsuali – Cass. civ. sez. I, n. 22914/2024.

Privilegio fondiario e procedure concorsuali – Cass. civ. sez. I, n. 22914/2024.

Importante intervento nomofilattico in materia di privilegio fondiario in caso di assoggettamento del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione controllata. Invero, la Cassazione si era già espressa in passato (cfr. Cass. 23482/2018), affermando il diritto del creditore ipotecario fondiario a vantare un privilegio processuale, in virtù del quale, in caso di fallimento, in deroga all’art. 51 L. fall., egli potesse, ai sensi dell’art. 41 co. 2° T.U.B. proseguire l’azione esecutiva immobiliare nei confronti del debitore-fallito. Ebbene, con la sentenza n. 22914/2024, gli ermellini, su richiesta, ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Brescia, hanno affermato il seguente principio: “Il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale”, di cui all’art. 41, co. 2° del D.Lgs 385/1993, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale, di cui agli art. 121  e segg. del d.lgs. 14/2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione controllata, di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo decreto legislativo”.