Tel/Fax : +39 0983 887888
La rottura del matrimonio di interesse non attribuisce il diritto al mantenimento.
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 402 del 10 gennaio 2018 ha stabilito che il matrimonio naufragato in meno di un mese, non consente al coniuge di chiedere l’assegno di mantenimento e, che nel caso in questione il matrimonio era di sola convenienza. Il presunto marito, infatti, aveva contratto matrimonio poichè, in qualità di ufficiale dell’esercito americano, avrebbe beneficiato di gratifiche economiche in seguito al matrimonio. Anche la finta moglie si era unita in matrimonio solo dopo aver ricevuto assegni post datati ed essersi fatta consegnare una somma prossima ai 110mila dollari in contanti.
La Corte ha rilevato come l’assegno di mantenimento può essere attribuito in costanza di un vero e proprio matrimonio in cui viene alla luce anche uno stile di vita, oltre che un vero e proprio rapporto affettivo qualificabile, in funzione del quale poi è possibile riconoscere un mantenimento dalla parte economicamente svantaggiata. Pertanto, i Supremi giudici hanno fatto prevalere il buon senso ricordando che in una coppia del genere non potesse sussistere comunione materiale e spirituale.