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Multa con autovelox annullata su strada non ritenuta “urbana di scorrimento” dal Prefetto.
Con sentenza n. 4090 del 12 febbraio 2019 la Cassazione ha accolto il ricorso di un automobilista, oppostosi ad una multa per eccesso di velocità rilevata a mezzo di autovelox, poichè lamentava l’assenza delle caratteristiche minime richieste dalla normativa vigente affinchè la strada potesse essere inserita nell’elenco prefettizio come strada urbana di scorrimento e per potervici, quindi, installare i dispositivi elettronici che rilevano la velocità dei veicoli.
Non tutte le strade, infatti, senza la contestazione immediata delle infrazioni possono essere sottoposte al controllo elettronico della velocità, e solo quelle rientranti in determinate categorie possono essere inserite nell’apposito elenco prefettizio che consente l’installazione di apparecchiature per il rilevamento dell’andamento dei veicoli.
A tal proposito, queste devono avere, inderogabilmente, dei requisiti minimi: devono essere a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, avere eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiede. Se non presentano queste caratteristiche, anche le multe elevate con l’autovelox devono essere annullate se su quel tratto difettano sia di banchina pavimentata a destra che di marciapiede.
Per tale motivo è decisiva la sentenza di cui sopra (n. 4090 del 2019), depositata il 12 febbraio dalla seconda sezione civile della Cassazione in cui è stato accolto il ricorso di un automobilista, destinatario di multa con autovelox, cui era stata rigettata la propria opposizione sia in primo grado, dal Giudice di Pace, che in secondo grado (Corte d’Appello) perché il viale su cui l’infrazione era stata rilevata presentava, secondo le decisioni di merito, le caratteristiche richieste dalla legge per essere classificato come strada urbana di scorrimento e sulla quale, pertanto, vi potevano essere installate le apparecchiature di rilevamento elettronico per accertare le infrazioni senza obbligo di contestazione immediata.
La Suprema corte, così, ha richiamato il contenuto di rilevanti norme ai fini della decisione, tra le quali l’articolo 4 del convertito DL n. 121/2002 e l’articolo 2 del Codice della Strada (Decreto legislativo n. 285/1992): l’articolo 4 secondo cui spetta al prefetto individuare le strade extraurbane secondarie o urbane di scorrimento, su cui poter installare dispositivi per il controllo del traffico.
Infine, per quanto riguarda le strade urbane di scorrimento, la Corte ha evidenziato che il comma 2 dell’articolo 2 del CDS indica che devono avere le caratteristiche minime sopra menzionate.