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Guida in stato di ebbrezza: la rivalsa dell’assicuratore vale per conducente e proprietario.

Guida in stato di ebbrezza: la rivalsa dell’assicuratore vale per conducente e proprietario.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21027 del 23 agosto 2018, ha confermato che è legittima la clausola di rivalsa prevista nella polizza Rca per i sinistri causati in stato di ebbrezza , chiarendo che la compagnia può rivalersi sia contro il conducente (in tal caso contraente) che contro il proprietario del veicolo, se diversi come nel caso affrontato.

Nel caso in questione, venivano chiamati in giudizio il conducente ed il proprietario dell’automobile insieme all’assicurazione, da un terzo, per ottenere il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale che lo aveva coinvolto come trasportato, esponendo che il mezzo era finito fuori dalla carreggiata per la perdita di controllo.
La compagnia assicurativa, nel costituirsi, controdeduceva che “la copertura assicurativa non era operante perché il conducente era risultato guidare in stato di ebbrezza, sicché aveva diritto di rivalersi nei confronti sia del conducente che del proprietario”.
In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda di rivalsa solo nei confronti del conducente, e non del proprietario, in quanto quest’ultimo non aveva contratto alcuna polizza.
In appello, però, la Corte territoriale veneta ha esteso la rivalsa anche al proprietario.
Così gli obbligati proponevano ricorso deducendo la violazione del codice delle assicurazioni per aver ritenuto responsabile anche il proprietario. Ma sul punto la Suprema corte ha chiarito che “la rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, è da riferire sia al conducente, nella specie contraente, sia al proprietario del veicolo – sempre che il mezzo non abbia circolato contro la sua volontà – in quanto responsabili civili e titolari dell’interesse esposto al rischio”.
Infine, la Cassazione, bocciando altri due motivi proposti dai ricorrenti, ha stabilito che per certificare l’abuso di sostanze alcoliche è sufficiente l’attestazione contenuta nel verbale di polizia, senza dunque la necessità di attendere l’esito di un giudizio